Cosa fare per consentire al figlio minorenne di andare all'estero (ad incontrare il fratello) in caso di mancato consenso del genitore non affidatario?
Premesso che per tutti i viaggi all’estero, è necessario seguire le regole generali sull’espatrio; ciò significa che il minore deve essere in possesso di un documento d’identità e/o di un passaporto valido per l’espatrio. Tale documento lo può ottenere, a prescindere dal divorzio o dalla separazione dei genitori, solo con il consenso di entrambi. Inoltre, se il minore viaggia non accompagnato, dovrà ottenere di un altra dichiarazione di assenso sottoscritta da entrambi i genitori , che si chiama “documento di accompagno” valido per il singolo viaggio. Quando però, uno dei genitori da il consenso al rilascio del passaporto valido per l’espatrio, ma in seguito si oppone allo specifico viaggio all’estero del figlio minore, l’altro genitore potrà presentare ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al giudice del Tribunale ordinario, eccependo le proprie ragioni in punto di fatto e di diritto, al fine di ottenere sentenza favorevole.
Il Tribunale ordinario è competente ogni volta che vi sia un contrasto genitoriale su questioni di particolare importanza riguardanti i figli.Il giudice rigetterà l’istanza nel caso in cui riterrà che la permanenza del minore all’estero possa mettere a rischio gli interessi dello stesso; al contrario, accoglierà l’istanza qualora riterrà che il rifiuto da parte dell’altro genitore sia del tutto ingiustificato. Nel caso in esame, l’infondatezza del dissenso del genitore non affidatario al viaggio all’estero della figlia minore dal fratello, è da ravvisarsi nella tutela del diritto fondamentale alla fratellanza (art. 8 CEDU) e nell’art. 337-ter c.c., norma che riconosce specificatamente in capo al minore, nei casi di separazione e/o divorzio dei genitori, il diritto a mantenere e conservare rapporti significativi con i parenti, tanto più tra fratelli e sorelle come è stato talaltro confermato a più riprese anche dalla Corte di Cassazione.
Questa è in generale la procedura da seguire sempre, anche qualora il mancato consenso pervenga dal genitore non affidatario, il quale continua a mantenere specifici diritti e doveri nei confronti dei figli. Infatti, il genitore non affidatario conserva il diritto e dovere di monitorare e vigilare il comportamento dell’altro genitore, con particolare attenzione all’istruzione ed educazione dei figli. L’affidamento esclusivo dei figli non implica che il genitore non affidatario non possa più esercitare la responsabilità genitoriale, bensì continua ad esserne titolare con riguardo alle decisioni più importanti per la vita dei figli, tra le quali si colloca indubbiamente l’eventuale decisione circa la possibilità di un viaggio all’estero del figlio minore della coppia. Il genitore non affidatario potrà essere escluso da tali decisioni solo nel caso in cui tale deroga sia prevista espressamente dal giudice nella sentenza di separazione e/o divorzio ovvero sia intervenuto un provvedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. Alla luce di quanto detto, con riferimento al caso in esame, il genitore affidatario potrà quindi tentare di consentire a sua figlia minore di andare all’estero, nonostante il diniego dell’altro genitore, presentando ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al Tribunale ordinario e ponendo a fondamento della propria domanda il diritto della figlia ex art. 337-ter c.c. a mantenere e conservare un rapporto significativo con il fratello, nonché producendo documenti che garantiscano il ritorno in Italia della stessa nel breve periodo, che potrebbero consistere ad esempio nei biglietti aereo sia di andata che di ritorno in Italia.