Vaccino anti-influenzale e danno permanente: il nesso causale
Il Tribunale di Milano con sentenza 5 marzo 2019, n. 557 riconosce l’indennizzo ex L. 210 ad una donna che, a seguito del vaccino antinfluenzale, aveva contratto la sindrome di Guillain-Barrè.
La sindrome di Guillain-Barré può causare danni devastanti all'organismo, specie quando colpisce anche il sistema nervoso autonomo ed i muscoli respiratori. Ad ogni modo il rischio di sviluppare la sindrome dopo la vaccinazione è molto bassa (1 caso su ogni milione di vaccinazioni).
A una donna, a seguito della somministrazione di un antidoto anti – influenzale a cui si era sottoposta nel novembre 2012, era stata diagnosticata la Sindrome di Miller - Fischer / Guillain - Barrè post vaccinica. Quindi richiedeva l’indennizzo ex Legge n. 210 dal 1992, ma la Commissione Medica della Asl competente, quasi un anno dopo, non riconosceva il nesso causale tra la vaccinazione e l'asserita infermità. La donna, quindi, ricorreva alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, affermando di essere stata danneggiata in modo irreversibile, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza del danno permanente ed irreversibile e, per l’effetto, il proprio di diritto a conseguire l’indennizzo ex L. n. 210, con relativa condanna del Ministero della Salute alla corresponsione dell’assegno medesimo.
Il CTU nominato dal Tribunale concludeva che, sia sulla base della documentazione esaminata, che degli esiti della visita medico - legale, erano emersi elementi di giudizio, di natura medico – legale, per individuare, nella fattispecie, la riconducibilità della sindrome di Guillain-Barrè / Miller - Fisher all’inoculazione vaccinale a cui la donna si era sottoposta nel novembre 2012, e con “criterio di relazione probabilistica concreta”. Concludeva quindi per la catalogazione del caso, tra le categorie elencate dalle tabelle di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, alle “paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita che, per il carattere e la durata, si giudichino inguaribili”.
Condividendo appieno le risultanze della perizia tecnico – legale, la Sezione Lavoro del Tribunale meneghino ha condannato il Ministero della Salute alla corresponsione, in favore della danneggiata, dell’indennizzo ex L. 210.
Il precedente costituzionale
La Consulta, in una discussa, quanto acclamata sentenza resa nel 2017 (n. 268 del 14 dicembre), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa del 1992 nella parte ove non prevedeva l’indennizzo per danni da vaccino antinfluenzale, per l’effetto riconoscendolo, anche nelle ipotesi ove l’infermità insorga a seguito dell’inoculazione contro l’influenza stagionale, ovviamente ricorrendo la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa siffatta.
Le vaccinazioni raccomandate e non obbligatorie
La Consulta, facendo seguito ad un indirizzo già risalente in tema di vaccinazioni “raccomandate”, aveva statuito che l’antinfluenzale assolve lo scopo di garantire la tutela della salute collettiva, mediante il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione. Più in dettaglio, l’indennizzo ex L. 210 era stato riconosciuto soltanto ai danni permanenti riscontrati a seguito di vaccinazioni obbligatorie, e nel 2012, con una famosa pronuncia (sentenza n. 107) la Consulta aveva allargato la platea dei beneficiari dell’indennizzo anche a coloro che avessero riportato danni permanenti a seguito della sottoposizione ad inoculazioni solamente “consigliate” dalle autorità sanitarie. Ripercorrendo lo stesso percorso argomentativo, nel 2017 i giudici delle leggi, con un colpo di incostituzionalità, avevano inserito nelle maglie normative della Legge del 1992 anche i danni da vaccinazione antinfluenzale, in quanto “raccomandata” (e “non obbligatoria”) dalle pubbliche autorità sanitarie. Ne consegue che le necessità di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo esigono che sia la collettività ad accollarsi l’onere dell’eventuale pregiudizio individuale. Al contrario, sarebbe iniquo accollare ai singoli danneggiati i costi del beneficio collettivo.
Il danno da vaccinazione
Ribadendo l’importanza delle vaccinazioni per la salute pubblica, lo Stato Italiano interveniva sulla tematica con un’ulteriore misura di politica attiva, nel 1992, attraverso l’emanazione della Legge n. 210, così prevedendo un intervento di solidarietà sociale di indole assistenziale (tecnicamente, un indennizzo) in favore degli individui che, a seguito della somministrazione di vaccini, avessero riportato una menomazione all’integrità psicofisica.
fonte altalex
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