Trasportato senza cinture di sicurezza: risarcimento ridotto
Per la Cassazione chi omette l’impiego delle cinture di sicurezza e subisce lesioni in un incidente stradale è corresponsabile (ordinanza n. 21991/2019).
Essendo corresponsabile, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, in misura ridotta, al terzo trasportato nella parte posteriore della vettura, sbalzato fuori dalla stessa a causa dell'urto col terrapieno, nell’ipotesi ove non avesse indossato le cinture di sicurezza. Queste, infatti, devono essere vestite pure da chi viene trasportato nella parte posteriore del veicolo e, se non ottempera l’obbligo, e a causa di un incidente riporti delle lesioni, ne risulterà corresponsabile.
La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 3 settembre 2019, n. 21991 (testo in calce), ha infatti ribadito che la funzione primaria dei sistemi di protezione è quella di trattenere il corpo della persona al sedile del veicolo.
La vicenda
Il conducente del veicolo responsabile aveva perso il controllo del mezzo, impattando col terrapieno posto alla destra della carreggiata, e, andando in testa-coda, aveva cagionato la violenta fuoriuscita di un ragazzo attraverso il finestrino laterale posteriore destro. Sottoposto a due interventi chirurgici, erano stati conteggiati un’inabilità temporanea assoluta di giorni 104, e un’inabilità temporanea relativa di giorni 64, con un'invalidità permanente del 40-60%.
In primo grado
Il Giudice di primo grado aveva accertato l'esclusiva responsabilità del guidatore nella determinazione del sinistro occorso, con condanna della compagnia al pagamento, in favore del ragazzo trasportato, del risarcimento del danno subito.
In secondo grado
La Corte territoriale, accogliendo l'appello principale proposto dalla compagnia di assicurazioni, riformava la sentenza del Tribunale e, per l'effetto, riduceva il quantum dovuto, a titolo di risarcimento danni, in favore del ragazzo trasportato, sul presupposto che l’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, da parte del danneggiato medesimo, aveva avuto un’efficienza causale nella causazione dell’incidente, non nella misura del 3%, bensì del 30%. La Corte territoriale, in altre parole, aveva dichiarato che le conseguenze lesive subite dal ragazzo, nel sinistro, si erano verificate per fatto e colpa concorrente dello stesso, così riducendo il quantum risarcitorio, tenuto conto dell'incidenza del mancato uso delle cinture di sicurezza. Ancor più in particolare, il giudice di seconde cure, con riferimento alla fattispecie in esame, aveva chiarito che:
• l'art. 172 C.d.S. impone l'utilizzo delle cinture di sicurezza non operando distinzione alcuna fra la seduta posteriore e anteriore del veicolo;
• l'allacciamento delle cinture di sicurezza rappresenta un fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, poiché l'utilizzo di tale dispositivo cautelare consente, in ipotesi di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo;
• l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce una condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (applicabile in tema di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall'art. 2056 c.c.), e legittima la riduzione del risarcimento del danno;
• il conducente dell'autovettura non era destinatario della norma che impone al trasportato di indossare la cintura di sicurezza, in considerazione della circostanza che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva raggiunto la maggiore età. Veniva inoltre precisato che, sebbene sussista l'obbligo del conducente di effettuare la circolazione in condizioni di sicurezza, esula dalla normale diligenza, anche in quanto trattasi di una condotta di non semplice realizzazione, il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori, diversamente dall'ipotesi ove il trasportato si trovi sul sedile anteriore.
In Cassazione
Il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che, secondo la consolidata giurisprudenza della medesima Corte, l'accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione di un danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, in quanto involgenti accertamenti di fatto, rientrano nel potere di indagine del giudice di merito e, di conseguenza, sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è affidato il controllo delle valutazioni di diritto, ogni qual volta, come per l'appunto nella fattispecie esaminata, siano sorretti da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
fonte altalex
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