Covid-19: l'accordo tra i genitori legittima i trasferimenti del figlio minore?
Da quando si è manifestata l'esigenza di assumere una disciplina emergenziale per limitare gli spostamenti delle persone, ci si è posti il problema della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il genitore con il quale non convivono. Il Governo era già intervenuto sul proprio sito, chiarendo la legittimità di detti spostamenti, se giustificati da un provvedimento giudiziale, reso in un procedimento di separazione, divorzio, ovvero di disciplina dell'affidamento di figli di coppia non unita in matrimonio.
Nel frattempo è intervenuta anche la giurisprudenza, a cominciare dalla prima pronuncia resa dal Tribunale di Milano l'11 marzo 2020( Tribunale Milano sez. IX, 11/03/2020, (ud. 11/03/2020, dep. 11/03/2020) ). Il problema ha continuato tuttavia a porsi in quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice: si pensi ad una separazione di fatto tra coniugi, ovvero alla cessazione della convivenza tra due partner, ma anche ad una coppia di coniugi in attesa di separazione, senza che sia stata ancora assunta alcuna decisione.
È subito parso irragionevole operare una discriminazione tra i figli minori di età, ovvero tra i loro genitori, a seconda dell'esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all'affidamento. La questione, su cui già ci si era interrogati, è stata risolta con un criterio di buon senso dal Governo.
Nel ribadire che i trasferimenti dei figli minori presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, si precisa che ciò può avvenire "secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio", ma anche "in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori". Dunque, un accordo tra i genitori può supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale. Ovviamente, tale accordo dovrà risultare da un atto scritto, che potrà essere sostituito da uno scambio di mail tra i genitori o i loro Legali, con cui individuare in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne.
fonte dejure
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