Un adulterio legittima un azione di revoca della donazione indiretta solo quando lede l’onore e la reputazione del coniuge donante.
Un adulterio legittima un azione di revoca della donazione indiretta solo quando lede l’onore e la reputazione del coniuge donante.
Per la Corte d’Appello gli sms scambiati con un soggetto non identificato e la richiesta di perdono della moglie, senza riferimento alcuno alle ragioni di tale richiesta, non provano l’infedeltà e quindi non possono condurre a una pronuncia di addebito a suo carico, anche perché non è stata raggiunta la prova neppure del nesso tra “presunto tradimento” e separazione.