Nonostante il legislatore nazionale abbia accordato ai Comuni una certa discrezionalità in ordine alla regolamentazione del tributo Tari e qualificato come facoltative talune tipologie di “riduzioni” della relativa misura, obbligatoria e non facoltativa si rivela la riduzione d’importo per un utilizzo saltuario/stagionale della seconda casa, rispetto all’importo annuale dovuto dai residenti stabili, giacché risulta conseguente all’applicazione del principio di proporzionalità del tributo (non solo ma anche) alla “quantità e qualità dei rifiuti” prodotti e alla minor fruizione da parte del contribuente stagionale del servizio di raccolta (con conseguente minor aggravio di costo per il Comune).