Respinta definitivamente la domanda presentata da una donna che aveva chiesto di ottenere la somministrazione del ‘metodo Di Bella’, a carico però del servizio sanitario nazionale. Per i Giudici sono decisive le comunicazioni ufficiali dell’Istituto superiore della sanità, con cui si è esclusa l’efficacia come cura contro i tumori. E comunque l’eventuale efficacia della terapia nel singolo caso non può giustificare l’accollo della spesa a carico della collettività.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 28451/19; depositata il 5 novembre)