Nella fattispecie, l’effettivo accertamento, in primo grado, della colpa del conducente ha posto in conflitto attuale la posizione di quest’ultimo con quella del terzo trasportato, che quindi avrebbe dovuto avere un diverso difensore, giuridicamente si vengono a creare due situazioni completamente diverse che devono essere gestite da due diversi legali e non da un’unica difesa.
La mancata diagnosi di una patologia ad esito sicuramente infausto lede il diritto del paziente a compiere scelte consapevoli per il tempo che gli resta da vivere.
In questo caso la mancata diagnosi di melanoma ha negato alla paziente un “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima
La Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «nei confronti di terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore».
La Suprema Corte rileva che l’ Agenzia delle Entrate non aveva rispettato l’obbligo di informativa su di essa gravante e finalizzato a consentire al contribuente di avere una conoscenza agevole in materia tributaria, al fine di renderlo edotto su ogni elemento tale da pregiudicare il proprio riconoscimento di credito. Ritiene infatti che l’Agenzia delle Entrate abbia violato «gli obblighi di correttezza e collaborazione secondo un canone comportamentale di buona fede, che deve caratterizzare l’attività della PA».
L’errore commesso nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, integra la responsabilità contrattuale della banca, che è tenuta al risarcimento del danno per colpa lieve, fino a prova contraria. E’ […]