L’onere imposto al danneggiato di inviare la raccomandata alla compagnia assicurativa con la richiesta di risarcimento, può ritenersi soddisfatto anche con “atti equipollenti” (alla raccomandata), purché siano altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire domande giudiziali premature.