Il pedone, tenuto peraltro ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonali la massima prudenza, come pure a concedere la precedenza ai veicoli, al contrario, aveva attraversato la strada a scorrimento veloce in orario notturno, dove era peraltro vietato l’attraversamento pedonale, in tal modo ponendo in essere una condotta imprevedibile e pericolosa, tanto da costituire colpa unica e sufficiente a cagionare l’evento letale.