La Suprema Corte ha evidenziato che con l’espressione “pagamento dei corrispettivi“ la disposizione normativa si rivolge propriamente all’effettivo incasso delle somme da parte del cedente (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972). La norma di favore per chi contratta con la PA è volta infatti a tutelare l’impresa, e risponde esattamente al significato civilistico di adempimento dell’obbligazione, che si realizza esclusivamente quando il creditore ottiene la materiale disponibilità del denaro. Del resto, la ratio della disposizione, secondo la Suprema Corte, si pone in linea con la direttiva europea in materia di pagamenti (dir. n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011) relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, per i quali l’Italia è già stata deferita alla Corte di Giustizia UE.