L’onere della prova è così distribuito: il danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto o il contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore; la struttura ha l’onere di provare di aver agito con diligenza, ad esempio dimostrando che le sacche di sangue utilizzate provenivano dai centri preposti alla fornitura, alla tracciabilità ed al controllo.
Quindi, provata da parte del danneggiato la relazione causale tra condotta e lesione ( che nel caso di un ricovero ospedaliero risulta semplice), l’onere della prova della causa non imputabile grava sulla struttura sanitaria