Il danno permanente da perdita di capacità lavorativa, patito da un minore in fattispecie di colpa medica, va calcolato moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla età in cui il danneggiato avrebbe iniziato, presumibilmente, a produrre reddito, e in seguito moltiplicando il risultato ottenuto per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell’attività lavorativa.