La Cassazione afferma la validità dell’accordo privato, anche senza omologazione o controllo giudiziario: un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni dei figli è riconosciuto valido in quanto atto espressivo dell’autonomia privata, non essendovi dunque necessità di una omologazione o controllo giudiziale preventivo.
Nei giudizi riguardanti i minori, il giudice è tenuto a nominare un curatore speciale al minore coinvolto, il quale, a sua volta, provvederà a munire lo stesso di un difensore; in caso contrario, il procedimento di secondo grado sarà nullo
Ogni cittadino ha il pieno diritto (garantito dalla Costituzione) di libera circolazione e di scelta del luogo di residenza con lo scopo di realizzare le proprie aspirazioni lavorative e sociali, senza poter subire limitazioni da parte dell’autorità giudiziaria.
Tale piena libertà, tuttavia, incontra dei limiti nella volontà dello stesso genitore di attuare il proprio trasferimento insieme ai figli. Il cambio di residenza del minore (detto in gergo tecnico “rilocazione”), appartiene, infatti, a quelle decisioni di maggior interesse che i genitori hanno il dovere di assumere di comune accordo proprio al fine di salvaguardare il benessere della prole.
Assegno di mantenimento in caso di nuova collocazione del figlio L’obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento per il figlio persiste anche in caso di successiva collocazione del figlio presso […]