La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’art. 330, cod. civ. secondo il quale può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, e per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l’allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi.