Se il conduttore arreca gravi danni all’immobile locato, il locatore può rifiutare la restituzione dell’immobile e pretendere la riparazione dei danni subiti inoltre il conduttore è tenuto a continuare a versare i canoni di locazione fino alla riconsegna del bene “ripristinato”
E’ legittima nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo «manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull’immobile a carico del proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione”.
Qualora il locatore a causa della condotta del conduttore non può disporre della cosa locata, ha diritto a conseguire “il corrispettivo convenuto”, nonché ad ottenere il risarcimento di ulteriori, eventuali danni, dimostrandone l’esistenza. Pertanto in tal caso si configura una “mancata disponibilità” della cosa locata, per fatto imputabile al conduttore, e dunque il locatore non potrà trarre, dalla cosa, alcun vantaggio.
A ciò si aggiunga che, il risarcimento dovuto al locatore in conseguenza della indisponibilità dell’ immobile in affitto danneggiato durante il periodo occorrente per i lavori di restauro, non costituisce un danno in re ipsa. In effetti, il periodo necessario per i lavori di restauro, è equiparato dalla giurisprudenza di legittimità alla ritardata restituzione dell’immobile, con la conseguenza che spetterà, per tale periodo, al proprietario “il corrispettivo convenuto”