In caso di contratto di compravendita immobiliare nullo per difetto di forma, cui le parti abbiano tuttavia dato esecuzione, l’accertamento di un possesso utile ai fini dell’usucapione può conseguire unicamente al verificarsi di un atto di interversione. Non rilevano a tal fine comportamenti (quali il trasferimento della residenza o l’attivazione di utenze ad opera degli “acquirenti”) potenzialmente identificabili anche con una mera detenzione qualificata.