Ogni social network può introdurre clausole che gli attribuiscono poteri di rimozione dei post degli utenti e di sospensione degli account, che non possono essere considerate vessatorie. È però dovere dei social network valutare attentamente i post per determinare poi se risultino davvero offensivi o contrari agli “standard” della comunità prima di sospendere o rimuovere un account.
Proprio le chat, già definite dai tribunali come «la versione contemporanea delle relazioni epistolari di un tempo», sono ormai da anni al centro delle cause di separazione e divorzio ma continuano a essere sottovalutate dalle coppie in crisi.
La pubblicazione delle foto ritraenti i minori, in assenza del consenso espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale è illecita, deve dunque essere ordinata alla compagna del padre, anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., l’immediata rimozione delle immagini ritraenti i di lui figli minori dai social network alla stessa riferibili, con contestuale condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento a favore dei minori di un importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.
E’ legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che sta troppo tempo sui social network? Troppo tempo su Facebook? Ok al licenziamento. È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dal […]
E’ legittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore per aver pubblicato sul social network Facebook immagini e commenti di natura offensiva nei confronti della Società datrice e dei suoi responsabili. La gravità dell’illecito emerge proprio dalla dimensione pubblica dell’offesa insita nella modalità di diffusione di ogni messaggio postato , che la rende inevitabilmente più grave dell’offesa verbale ad un collega sul sul posto di lavoro proprio per la dimensione privata di quest’ultima (e, come tale, non suscettibile di ledere l’immagine aziendale).