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Danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto: chi risponde?

La Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «nei confronti di terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore».

Chi riponde dei danni derivanti dalla rottura della colonna fecale?

Abito al primo piano di uno stabile. Poiché sul soffitto del bagno sono apparse macchie di umidità, considerato che il proprietario dell’appartamento del piano superiore sostiene che il problema è causato dalla colonna fecale, a chi devo rivolgermi per il risarcimento dei danni?

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