Legittima la decisione del merito che individua la responsabilità della caduta di un pedone sul marciapiede condominiale a carico del Condominio, per violazione dell’obbligo di custodia, dovuta alla presenza, frequente per le abitudini di alcuni condomini, di scarti di cibo offerti agli animali.
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Abito al primo piano di uno stabile. Poiché sul soffitto del bagno sono apparse macchie di umidità, considerato che il proprietario dell’appartamento del piano superiore sostiene che il problema è causato dalla colonna fecale, a chi devo rivolgermi per il risarcimento dei danni?