Il danno cagionato da un bene destinato all’attività di culto (la scalinata di una cattedrale) è imputabile all’ente ecclesiastico a cui appartiene (Diocesi o parrocchia); nessun onere di conservazione è imputabile al Comune anche se il bene, per consuetudine, sia asservito ad un uso pubblico, a meno che il danneggiato non dimostri che l’ente territoriale goda di una detenzione o di un potere di fatto sulla res.