E’ contraddittorio affermare che il medico non ha colpa a titolo di imperizia e al tempo stesso dire che la lesione provocata rientra tra le complicazioni fatali più frequenti, in quanto trattasi di evento noto che deve essere previsto ed evitato.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18 luglio 2018, n. 33405.