L’onere imposto al danneggiato di inviare la raccomandata alla compagnia assicurativa con la richiesta di risarcimento, può ritenersi soddisfatto anche con “atti equipollenti” (alla raccomandata), purché siano altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero consentire all’assicuratore di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire domande giudiziali premature.
La rendita corrisposta dall’INAIL per la morte del lavoratore agli eredi costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito di carattere patrimoniale e deve essere detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il beneficiario, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio.