Separazione: trasferimento residenza con i figli minori, quando è possibile?

Trasferimento di residenza del figlio minore.

Cambio di residenza insieme ai figli da parte del genitore separato: quale la procedura se l’altro non lo approva?

Domanda

Buongiorno avvocato,

mi sono da poco separata da mio marito. Il mantenimento che corrisponde per me e i nostri due figli minorenni è alquanto modesto, tanto da non consentirci di far fronte a tutti i nostri bisogni. Per questo motivo ho cercato e trovato lavoro in un'altra città a circa 300 km dal paesino dove attualmente vivo, città nella quale ,tra l'altro, vive anche mia madre che potrebbe aiutarmi e sostenermi. Ovviamente lì dovrei trasferirmici  con i miei 3 figli, che sono fortemente legati a me. Purtroppo il mio ex marito si oppone. Cosa posso fare? Posso trasferirmi anche senza il suo consenso e sfruttare questa grande opportunità di lavoro che mi è stata offerta? Voglio puntualizzare che ho cercato lavoro anche nel paese dove vivo attualmente ma non ho trovato nulla.

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Risposta

Gentile signora,

nel premettere che  suo marito non può opporsi al suo trasferimento in altra città per motivi di lavoro ( in quanto il diritto al lavoro è un diritto della persona tutelato dalla Costituzione ); devo però precisare che il trasferimento di residenza dei figli minori, anche se con il genitore collocatario, non è possibile senza il consenso dell'altro genitore. La ratio della norma è quella di favorire il più possibile il rapporto dei figli con entrambe le figure genitoriali.

Quindi, visto il mancato consenso del padre al trasferimento dei suoi figli, dovrà necessariamente ricorrere al giudice affinché possa ottenere l'autorizzazione al trasferimento di residenza degli stessi.

Il giudice in tal caso adotterà il provvedimento che riterrà più rispondente all'interesse dei minori. Infatti la Cassazione ha precisato che le decisioni riguardanti i figli minori, compresa la scelta della loro residenza, non devono tenere conto degli interessi dei genitori, ma esclusivamente di quello dei  figli:"dovere primario di un buon genitore affidatario e/o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell'insostituibile importanza della presenza dell'altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l'immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenne."

Nel suo caso quindi bisogna che vengano evidenziati i seguenti elementi a suo favore:

 

  1. La necessità di una sua occupazione lavorativa che consenta ai suoi figli una vita più dignitosa, considerato che non ha trovato analoghe opportunità lavorative nel luogo in cui attualmente vive.
  2. L'esigenza di continuare a collocare i minori presso di lei visto il forte legame affettivo che vi lega.Un eventuale distacco dalla figura materna potrebbe comportare un trauma per gli stessi.
  3. La distanza non eccessiva tra il luogo di residenza del padre e la città dove vorrebbe trasferirsi con i minori. Tale distanza non pregiudicherebbe il rapporto del padre con i figli stessi; basterebbe apportare delle modifiche al provvedimento giudiziale relativo al diritto di visita del genitore non collocatario che pertanto potrebbe vedere i figli nel weekend.
  4. Ulteriore e non trascurabile elemento a suo favore è rappresentato dalla presenza di sua madre nonché nonna dei minori nella città dove verrebbe a trasferirsi, che costituirebbe un importante sostegno ed aiuto anche affettivo, utile per lo sviluppo e la crescita dei minori.

Per ogni ulteriore chiarimento o necessità di un più approfondito esame del caso specifico lo Studio legale Gaudiello è lieto di esserle utile, non esiti a contattarci.

Forniamo preventivi personalizzati gratuiti.

 

 


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