L’IMU (imposta municipale propria) è un onere fiscale, che ricade sul possessore (o sui possessori) di una casa. Prima condizione affinchè un soggetto debba pagare l’IMU è quindi il possesso di immobili.
Perché parliamo di possesso e non di proprietà? Perché ai fini del pagamento dell’IMU si intende obbligato non già il mero e solo proprietario, ma quel soggetto che sull’immobile abbia un diritto che ne comporti il possesso (quindi il potere di fatto sul bene) e quindi: il titolare di un diritto di usufrutto, di uso, abitazione e infine di enfiteusi e superficie.
Dunque il possessore e utilizzatore di un immobile è tenuto a versare l’imposta, con alcune eccezioni , ad esempio se la casa di cui sei possessore è la tua abitazione principale (o casa familiare) l’IMU non è dovuta. Per abitazione principale (o casa familiare) si intende quell’immobile dove è collocata la residenza della famiglia, non quello dove è posta la residenza anagrafica e la dimora abituale di tutti i componenti del nucleo familiare del contribuente. Ogni nucleo familiare potrà contare quindi su una sola abitazione principale.
In particolare l’esenzione IMU spetta solo quando l’immobile è sia luogo di residenza del contribuente (che pertanto deve aver fatto la dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune) che luogo di dimora abituale (pertanto, oltre al cambio di residenza, il contribuente deve materialmente vivere nell’immobile per gran parte dell’anno). In presenza di tali requisiti neanche la moglie, benché titolare del diritto di abitazione, dovrà versare l’IMU.
FATTO
Alcuni contribuenti ricorrevano davanti alla CTR di L’Aquila avverso l’avviso di accertamento concernente l’IMU per l’anno 2013, sostenendo che, essendo l’immobile (ex casa coniugale) stato assegnato, in sede di separazione all’ex coniuge del de cuius, siccome affidataria dei figli, legittimata sul piano passivo fosse solo quest’ultima. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR Abruzzo rigettava il gravame sull'appello dei contribuenti, rilevando che, a seguito dell'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, la titolarità dell'obbligo di pagamento dell'IMU non si trasferiva sul coniuge assegnatario, ma restava a carico del terzo proprietario che aveva concesso l'immobile a titolo di comodato.
CASSAZIONE
I contribuenti ricorrono in Cassazione sostenendo che la CTR non ha considerato che, «ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicchè l'imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale».
Si accoglie il ricorso: Il Collegio ricorda che in tema di ICI, «il coniuge al quale era assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non fosse soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vantava il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché si riteneva che in capo al coniuge (assegnatario) non fosse ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo» . Affinché sorga l'obbligo di pagare l'imposta in oggetto, «è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia "qualificato", riconducibile, quindi, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o ad un'altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali. Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale». Inoltre, in tema di IMU, «il convivente more uxorio, al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per eadem ratio, anche i rapporti di convivenza» (Cass. n. 11416/2019).
La stessa Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013 ha chiarito che «le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell'IMU. Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale».
Per tutti questi motivi la S.C. accoglie il ricorso in oggetto.