Irrilevante il dato della proprietà del veicolo per poter ottenere adeguato risarcimento per le lesioni subite a seguito dell’incidente stradale. Smentita la visione che aveva spinto i giudici di merito a respingere la richiesta avanzata da un automobilista.
(Cassazione, ordinanza n. 9192/20, sez. III Civile).
Il Fatto
L’origine della vicenda risale al settembre del 2002, quando lungo una strada della Campania si verifica un brutto incidente. In sostanza, un motociclo compie una azzardata manovra di sorpasso, ‘stringendo’ sulla vettura che lo precede, arrivando a colpirla e provocandone lo sbandamento. L’esito finale è l’urto del veicolo contro un muro di cemento. Logica la richiesta di risarcimento avanzata dall’automobilista nei confronti del conducente del motociclo (e della sua assicurazione), richiesta poggiata su due elementi, cioè danni materiali (pari a quasi 27mila euro) e lesioni personali. A sorpresa, però, i giudici di merito ritengono priva di fondamento la pretesa avanzata dall’automobilista. Decisivo, sia in Tribunale che in Appello, un dato: il conducente «non era, al momento del sinistro, proprietario del veicolo», essendolo diventato «soltanto due mesi dopo». In particolare, in secondo grado viene evidenziato che «l’automobilista non ha mai depositato alcuna prova di avere stipulato un contratto di acquisto del veicolo danneggiato» e si è limitato a «depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui egli dichiara di avere acquistato il veicolo» dal precedente proprietario, ma «tale documento non è sufficiente a dimostrare la proprietà del veicolo», concludono i giudici.
La Cassazione
Cassazione civile sez. III - 19/05/2020, n. 9192
La visione tracciata tra primo e secondo grado viene censurata dai Giudici della Cassazione. Questi ultimi ritengono fondata l’obiezione proposta dal legale dell’automobilista, obiezione mirata a sostenere che erroneamente è stata respinta «la domanda di risarcimento del danno alla salute» subito dal conducente della vettura sol perché egli «non era il proprietario del veicolo danneggiato, al momento del sinistro». Per i Giudici del ‘Palazzaccio’ è priva di senso la valutazione compiuta in appello. Difatti, «una volta escluso che il conducente era il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente», comunque, i giudici di secondo grado «avrebbero dovuto stabilire se il sinistro era davvero avvenuto, e se al momento del sinistro» la persona che ha presentato richiesta di risarcimento «si trovava davvero a bordo del veicolo coinvolto nell’incidente e se, in conseguenza di tale sinistro, aveva subito lesioni personali». Necessario, quindi, un approfondimento in Appello. Assolutamente illogico, concludono dalla Cassazione, sostenere che «chi non dimostra di essere proprietario del veicolo su cui viaggia» coinvolto in un incidente, «non ha diritto al risarcimento del danno alla persona».
fonte dejure
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