News/Danno parentale: nessun risarcimento ai familiari di un clochard “dimenticato”

Danno parentale : nessun risarcimento ai familiari di un clochard “dimenticato”

Con sentenza 6 marzo 2019 la tredicesima sezione del Tribunale di Roma rigetta la domanda risarcitoria ( per danno parentale ) avanzata dai familiari di un clochard a seguito del decesso di quest’ultimo sulla base della inesistenza - nel caso concreto - di tutti quegli elementi che dovrebbero consentire di identificare nel rapporto tra le parti i connotati tipici della famiglia.
Il giudice di merito ha così ritenuto di poter escludere in toto che la perdita del prossimo congiunto possa aver realmente arrecato una sconvolgente alterazione nel sistema di vita dei familiari superstiti dato che, dalla documentazione allegata, non è emerso alcun elemento fattuale che valesse a dimostrare l’effettiva sussistenza di una frequentazione assidua dei parenti con il defunto clochard.

 

Premessa

Sino al 2008 il sistema risarcitorio del danno esistenziale è rimasto ancorato alla concezione tripartita dei danni non patrimoniali. Il filone giurisprudenziale – di cui la Corte costituzionale si fece precorritrice con la sentenza n. 223 del 2003 – rinveniva il proprio fondamento nell’assunto secondo il quale le conseguenze dannose discendenti dalla lesione di diritti della personalità, ex art. 2059 c.c., potessero sussumersi sotto le tre massime categorie del danno morale subiettivo, del danno biologico stricto sensu e del c.d. danno esistenziale. Le ben note Sezioni Unite S. Martino (ossia le sentenze n. 26972/2008 ss.) operarono, a questo proposito da spartiacque tra il precedente orientamento e i più recenti arresti giurisprudenziali. Da siffatte pronunce prende le mosse, infatti, il filone in cui si inseriscono le ultime decisioni di legittimità, in base alle quali il genus dei danni non patrimoniali andrebbe identificato con una categoria unitaria e omnicomprensiva dal punto di vista giuridico («nel senso che costituisce l'esito di un giudizio sintetico delle ripercussioni negative sul valore-uomo, ma non lo è dal punto di vista fenomenologico» - si veda, da ultimo, Cass. sez. III, 30/11/2018, n. 30997). Il corollario del rinnovato insegnamento nomofilattico è certamente da ravvisarsi nell’impossibilità per il giudice di merito di conferire autonoma dignità risarcitoria alle svariate locuzioni adoperate dall’attore (esistenziale, relazionale, fisionomico ect.).
Diversamente, avrebbero accesso ingiustificate forme di locupletazione e duplicazioni risarcitorie, dal momento che le singole voci di danno, come sopra “etichettate”, rivestono una funzione puramente descrittiva in seno a fenomeni idonei a cagionare un pregiudizio sostanzialmente unitario. Tuttavia, neppure il revirement in parola ha posto fine all’annoso dibattito sulla questione e alle costanti oscillazioni pretorie sulla nozione di danno esistenziale. Difatti, per lungo tempo, vi è stato chi – valorizzando la dimensione esistenziale (ora, rectius, dinamico-relazionale) del danno non patrimoniale – ha ritenuto la tutela civile capace di espandersi ad una serie di aspetti della personalità dell’individuo, tanto come singolo quanto nelle formazioni sociali, trascendendo così la cerchia delle lesioni statiche o comunque inficianti la sfera introspettiva del soggetto, da ricondursi – queste ultime invece – entro l’ambito del danno biologico e morale soggettivo.

Il danno non patrimoniale

In virtù della clausola aperta di cui all’articolo 2 Costituzione, una tale voce di danno sottenderebbe tutti i pregiudizi che inficiano il fare a-reddituale e la sfera relazionale di un soggetto, traducendosi in ciò che la Cassazione definisce come «alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo profilo», venendo con ciò a configurarsi un «danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante" quale proiezione ‘esterna' del patrimonio del soggetto» (cfr. Cass. sez. L. 19/11/2018, n. 29784 ). Malgrado una siffatta reinterpretazione evolutiva, gli ermellini abbracciano, ormai pacificamente, una visione c.d. biocentrica, in base alla quale si ritiene, invece, che il danno dinamico – relazionale resti assorbito in quello biologico tout court (la cui polidimensionalità rinviene il proprio riscontro testuale nell’ampia definizione che ne fornisce l’articolo 139, comma secondo, Codice delle Assicurazioni private, qualificandolo come «lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»). Dunque, ambedue i pregiudizi – incidendo sull’area protetta dalla medesima norma di cui all’art. 32 Costituzione – sono in grado di esplicare il proprio potenziale offensivo in relazione alla vita quotidiana e alle dinamiche relazionali di un soggetto.

Il danno parentale

Tra le lesioni di interessi inerenti alla persona e non connotati da rilevanza economica viene in rilievo un’ulteriore voce di danno che assurge, anch’essa, a mera descrizione formale di una particolare tipologia di pregiudizio, ponendosi in rapporto di sinonimia con le altre categorie precedentemente accennate. Il danno parentale tratta del danno da perdita del rapporto parentale, del quale – nella vicenda de qua – invocano il risarcimento la madre e i germani del clochard polacco deceduto in conseguenza dell’omesso soccorso dei sanitari addetti all’area del triage. Mette conto osservare che, in rapporto a una siffatta voce di danno, il profilo dinamico-relazionale non configura un quid pluris («tale da incrementare la misura dell'importo risarcitorio da liquidare» cfr. Cass. sez. III n. 23469 del 28/09/2018). Esso costituirebbe, piuttosto, una sua componente intrinseca. Osservano i giudici di legittimità che «si deve considerare infatti il profilo dinamico-relazionale, unitamente alla sofferenza interiore patita dal soggetto, quali articolazioni costitutive del danno parentale». In proposito, è ampiamente condiviso che non basti a integrarne gli estremi la prova di un’evanescente (quanto non meglio approfondita) “sofferenza del non poter più fare”. I giudici di piazza Cavour hanno, infatti, puntualizzato che ciò che rende fondata la pretesa risarcitoria e consente ad un simile pregiudizio di superare il vaglio di meritevolezza (individuato sulla scorta del parametro della normale tollerabilità sociale) è unicamente la prova di uno «sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita» del legittimato attivo.
Di riflesso, non rappresenta condizione sufficiente perché vi sia danno parentale  la mera allegazione di circostanze che dimostrino la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità. La Corte, per un verso, annovera tra i fatti notori – e come tali, desumibili dal giudice icto oculi, ex art. 2727 c.c. – la questione che il decesso di un prossimo congiunto, ovvero (anche) le gravi lesioni psico-fisiche a questi arrecate dal fatto illecito del terzo, possano procurare ai superstiti una intensa sofferenza morale. Per altro verso, ritiene che il danneggiato rischierebbe di “inciampare” (processualmente) in quello che viene definito «un evidente paralogismo» (sul piano fenomenologico), oltreché ricadere in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, non potendo il patema d’animo da recisione di legami inter-familiari tradursi – in re ipsa – in una fattispecie di danno che prescinda del tutto dall'esistenza e dalla prova di un pregiudizio risarcibile.
Per tali ragioni, al fine di consentire un’adeguata personalizzazione del danno, sull’attore incombe la ricostruzione, in maniera specifica, degli elementi circostanziali espressivi di una sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa a un evento simile (cfr. Cass. sez. III, 17/01/2018, n. 913). Tra gli elementi che è onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figura il dato concreto della sua vicinitas rispetto alla vittima, nonché la prova che l’affectio –con quest’ultima intercorrente nel periodo antecedente al sinistro – fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale (consortium vitae).
L’an debeatur del danno da rottura del legame parentale esige, infine, la prova di un radicale cambiamento verificatosi nello stile di vita del familiare superstite. Su queste basi rilevano poi – al solo fine di orientare il decidente nella determinazione del quantum dell’obbligazione risarcitoria – «la durata e l’intensità del vissuto, nonché (la) composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, (la) personalità individuale di costoro, (la) loro capacità di reazione e sopportazione del trauma» (cfr. Cass. sez. L. 13/06/2017, n. 14655). Tra i requisiti per ottenere un punteggio maggiore, la Corte include anche la convivenza con il familiare defunto.
A detta dei giudici, il dato esterno e oggettivo della coabitazione può assurgere a necessario presupposto per il ristoro («connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela»), nella sola e unica ipotesi di lesione subita da soggetti estranei al più ristretto nucleo familiare (ad esempio nonni, nipoti, genero o nuora). Ciò al fine di arginare il pericolo di una ingiustificata dilatazione dei soggetti danneggiati. Riprova della irrilevanza della situazione di convivenza si desume dalle recenti decisioni con le quali la Cassazione ha ritenuto fondata anche la pretesa avanzata dal coniuge superstite, ancorché legalmente separato (in proposito motivando che: «lo status di separato – connettendosi alla sua non definitività e alla possibile ripresa della comunione familiare, oltre che, comunque, alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali, e alla eventuale esistenza di figli – non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario», si veda Cass. sez. III 20/10/2016, n. 21230).
Allo scopo di ulteriormente facilitare l’assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, il delineato compendio probatorio ammette altresì il ricorso alle presunzioni. Al riguardo, la Corte a più riprese ha infatti specificato che il ricorso ai mezzi presuntivi e indiziari non configuri uno strumento probatorio di rango “secondario” nella gerarchia dei mezzi di prova e più debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Trasponendo siffatte considerazioni di carattere generale nella decisione in commento, il giudicante – sulla scorta della consolidata giurisprudenza di cui sopra – ha escluso, a chiare lettere, che la semplice lontananza tra il defunto e i suoi familiari (cui, impropriamente, fa richiamo la difesa di controparte) potesse, in sé, costituire una circostanza idonea a far presumere un atteggiamento di indifferenza tra i prossimi congiunti. Si tratta (come detto) di elemento neutro, anzi suscettibile talvolta di interpretarsi persino in senso favorevole alla parte attrice, laddove questa riesca a fornire prova della sua efficacia rafforzativa del vincolo affettivo intercorrente tra le parti.

La fattispecie in esame

Tuttavia, nel caso di specie, la domanda risarcitoria per danno parentale è stata rigettata in quanto gli attori non hanno allegato prove a sostegno della ricorrenza di situazioni – pregresse e/o successive al sinistro – atte a far ritenere che il pregiudizio dagli stessi sofferto potesse considerarsi diverso e maggiore rispetto ad altri casi in cui la perdita parentale si fosse, invece, realizzata in un clima di assoluto disinteresse. Dalla documentazione allegata agli atti attorei non è emerso alcun elemento fattuale che valesse a dimostrare l’effettiva sussistenza di una frequentazione assidua dei parenti con il defunto clochard. Infatti questi, nel 2002 aveva lasciato il paese d’origine per trasferirsi in Italia, qui vivendo nella più assoluta indigenza oltreché in condizioni igienico-sanitarie al limite della precarietà (come testimoniano i frequenti ricoveri al Pronto Soccorso dello stesso ospedale ove ha trascorso le sue ultime ore di vita).
Da ciò, emerge dunque un quadro che si pone in completo stridore con la (soltanto asserita) fitta rete di relazioni affettive e di sostegno economico e morale che sarebbe dovuta intercorrere con la vittima per consentire ai superstiti di invocare il ristoro del danno parentale da essi patito, iure proprio, in conseguenza della lesione del legame parentale. Nella sentenza, si insiste in particolare su un elemento ostativo al riconoscimento della pretesa e ossia la circostanza che i contatti e le frequentazioni – ricostruibili alla luce della documentazione prodotta – fossero divenute sempre più sporadiche sino ad arrestarsi completamente negli ultimi anni di vita del clochard.
Non rintracciandosi le coordinate che dovrebbero consentire di identificare nel rapporto tra le parti i connotati tipici della famiglia (tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Costituzione e intesa come il luogo in cui trovano piena e libera esplicazione le attività realizzatrici di ciascun componente), il giudice di merito ha ritenuto di poter escludere in toto che la perdita del prossimo congiunto possa aver realmente arrecato una sconvolgente alterazione nel sistema di vita dei familiari superstiti. Diverso sarebbe stato il caso in cui gli attori – anziché agire iure proprio adducendo un (presunto) danno direttamente inficiante la loro sfera personale e dagli stessi patito in conseguenza della morte del de cuius – avessero agito iure hereditatis. In tal modo, invero, essi avrebbero potuto pretendere il risarcimento del danno biologico terminale; danno che il defunto ha sofferto in ragione della lesione del relativo diritto alla salute. Detto danno terminale è considerato trasmissibile ai prossimi congiunti – nella qualità di eredi – seppure limitatamente ai pregiudizi verificatisi nel periodo di tempo intercorrente tra il momento dell'illecito e quello del decesso (Cass. sez. III 19 ottobre 2016, n. 21060).
Sarebbero confluite nel diritto iure hereditario le lesioni occorse tra le ore 16 del 26 ottobre del 2005, data di arrivo del paziente - con ambulanza del 118 - presso il convenuto nosocomio ove, una volta barellato, gli è stato assegnato il codice bianco (malgrado affetto da una ben più grave forma di broncopolmonite e da una superinfezione micotica), trascorrendo oltre dodici ore tra atrio e sala triage, e il decesso sopraggiunto al mattino seguente. Deve invece escludersi la trasmissibilità dei danni che trovino la relativa collocazione temporale nel periodo successivo alla morte dell’offeso. Al riguardo, la Cassazione ha spiegato infatti che «l'evento morte viene a porsi come conseguenza del fatto lesivo, anziché come elemento costitutivo di esso… non essendo concepibile che per il periodo successivo, tale fatto (l’evento morte) venga a produrre una perdita per un soggetto non più in vita. Ne consegue che i congiunti del soggetto deceduto non possono acquistare iure hereditatis un diritto che non è mai entrato a far parte del patrimonio del de cuius» cfr. Cass. sez. III, 28/11/1995, n. 12299).
La liquidazione del danno non patrimoniale segue criteri equitativi. Come noto, detti criteri sono oggi cristallizzati nelle tabelle giurisprudenziali elaborate dalla prassi dei Tribunali ovvero, in alternativa, risultano positivizzati dal legislatore tramite tabelle ministeriali, la cui genericità è temperata dal giudice di merito allorquando procede alla c.d. personalizzazione del danno. Il metodo tabellare elaborato dai giudici di Milano, cui per lungo tempo la Cassazione ha accordato un rilievo preminente, è concepito sulla scorta di criteri che rivisitano interamente il precedente “metodo pisano a punto elastico”.
Quest’ultimo presuppone una valutazione percentuale dell’entità della lesione, variabile in relazione alla correlata capacità di menomare qualità e funzionalità di vita del soggetto offeso e da moltiplicarsi per il totale dei punti di invalidità riscontrati. Diversa è la strada imboccata dalla giurisprudenza meneghina, orientata alla necessità di assicurare che – conformemente al principio sancito dall’articolo 3 Costituzione – la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale accordi a pregiudizi di identica natura risarcimenti di misura eguale.
A tale scopo, viene fissata una cifra pecuniaria di base che varia unicamente in rapporto all’età del danneggiato e al grado di lesione da questi riportata. I valori fissati dai giudici milanesi non sono andati esenti da critiche, in specie da parte dei giudici capitolini che, a partire dallo scorso dicembre (come noto), hanno riformato i precedenti criteri di liquidazione adoperati dal Tribunale romano.
Principi ispiratori della impetuosa e recente riforma delle tabelle romane sono correlati, essenzialmente, a una duplice incongruenza di fondo che i giudici di Roma contestano alle tabelle milanesi. In primis, gli automatismi e la discontinuità che caratterizzano l’arricchimento del punto base in funzione delle componenti del danno non patrimoniale; in secundis, il fatto che la percentuale massima di personalizzazione seguisse un percorso inverso (dal 50% per il primo punto, attestandosi stabilmente al 25% per le lesioni superiori al 34%).
Orbene, muovendo dalla disparità risarcitoria indotta dalle richiamate illogicità e dalla nuova formulazione dell’art. 138 Codice delle Assicurazioni private, il tribunale romano ha cercato di trasporre nei criteri di calcolo adottati con le nuove tabelle i più recenti orientamenti giurisprudenziali. I giudici sembrano aver definitivamente accantonato l’originaria interpretazione (resa successivamente alle sentenze gemelle) in base alla quale si era ritenuto che l’unità categorica del danno non patrimoniale non avrebbe consentito di apprezzare, singolarmente, le sotto-voci di cui si compone. Ciò ha permesso loro di recuperare, all’interno della categoria dei danni non patrimoniali, la distinzione tra una matrice intrinsecamente dinamico relazionale e altra di natura sofferenziale e di inglobare – nel valore di punto base del danno biologico – la sola componente dinamico relazionale; laddove per i danni morali residua un autonomo margine di personalizzazione da parte del giudicante.

 

fonte altalex


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