L’ RC professionale del medico copre anche le spese di lite? Le spese legali sono coperte dall’assicurazione professionale? L’assicurazione può imporre il legale all’assicurato? L’esclusione delle spese per legali non designati è legittima? L'assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può essere limitato nella scelta dei professionisti a cui rivolgersi?
È nulla la clausola che escluda il pagamento delle spese processuali sostenute dall'assicurato, nel caso in cui non si sia avvalso di legali o periti designati dall'assicurazione. La Cassazione chiarisce così che la nullità deriva dal fatto che la previsione contrattuale costituirebbe una deroga in pejus dei diritti dell'assicurato, dunque una limitazione della libera volontà contrattuale delle parti che è prevista solo allorquando alla regola generale si deroga ma in maniera migliorativa per i diritti dell'assicurato.
FATTO
Una paziente richiedeva il risarcimento dei danni in seguito ad errate cure odontoiatriche. La società assicuratrice dell'odontoiatra (accusato di inadempimento) era stata condannata dal giudice di prime cure a manlevarlo limitatamente alle spese di rispristino, oltre al risarcimento richiesto, nonché a rifondare all'appellante il 50% delle spese di lite, di CTU e CTP. Il medico, ricevendo il rifiuto da parte della compagnia di essere difeso, si avvaleva di un legale diverso da quello designato dalla stessa, violando (secondo la Corte di merito) l'obbligo di buona fede o correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c.
Il medico ricorre, quindi, in Cassazione dolendosi del fatto che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso le spese di soccombenza dall'indennizzo assicurativo operando una ripartizione delle spese di soccombenza in proporzione ai diversi interessi in gioco tra assicurato ed assicuratore, spettando al primo l'intero rimborso di esse.
SENTENZA
Secondo la Cassazione, « l'RC professionale è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacchè l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna nel contratto o è tenuto a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite (…)». Infatti, «le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite determinata da situazioni rientranti nella garanzia assicurativa […]» (Cass. n. 8896/2020).
Le spese devono ricadere sulla Assicurazione con la quale l'odontoiatra ha stipulato l’RC professionale, anche , come in questo caso in cui, l'assicurazione si rifiuta di risarcire, portando varie motivazioni come il massimale della polizza ed il fatto che il professionista aveva deciso “di farsi assistere da un altro legale ”. Infatti, la clausola inserita nel contratto di assicurazione della responsabilità civile del professionista non poteva produrre alcun effetto essendo radicalmente nulla. Hanno quindi sbagliato i giudici di merito nel ritenerla una deroga valida ed efficace. Per tali ragioni la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
LO STUDIO LEGALE GAUDIELLO È A VOSTRA DISPOSIZIONE, CHIUNQUE PUÒ RIVOLGERSI PER QUALSIASI DUBBIO, CHIARIMENTO E PROBLEMA LEGALE, CONTANDO SU UN’ASSISTENZA TEMPESTIVA E ALTAMENTE PROFESSIONALE. RACCONTACI LA TUA STORIA ATTRAVERSO IL SITO O CONTATTACI PER UN PARERE: INFO@STUDIOLEGALEGAUDIELLO.IT QUALORA NECESSITI DI UN' ASSISTENZA LEGALE POTRAI RICHIEDERE (ANCHE ONLINE) UN PREVENTIVO DI SPESA GRATUITO E NON IMPEGNATIVO.