In tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, assume rilevanza il criterio generale della residenza abituale del minore al momento della domanda, inteso come luogo concreto e continuativo di svolgimento della vita personale.
Per le domande riguardanti la responsabilità genitoriale su un figlio minore, è competente l'autorità giudiziaria dello stato in cui lo stesso risiede abitualmente alla data della domanda, principio che si ispira all'interesse superiore del minore e al criterio di vicinanza.
Per residenza abituale deve intendersi il luogo, dove il minore trova e riconosce il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali. A tale scopo rilevano la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni sociali.
Provvedimenti che mirano a definire l'attribuzione della responsabilità genitoriale: I provvedimenti de potestate hanno essenzialmente il fine di tutelare i figli dai possibili pregiudizi derivanti dall’inadempimento dei genitori ai propri doveri e di garantire, la corretta crescita e lo sviluppo fisico e psicologico del minore, evitando la reiterazione e il protrarsi degli effetti pregiudizievoli .
Di conseguenza, la funzione di detti provvedimenti, è certamente preventiva e protettiva.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 23 febbraio – 19 aprile 2021, n. 10243
Vista la pendenza di un analogo procedimento dinanzi alla Corte di San Francisco, il Tribunale di Firenze in seguito alla domanda della madre di attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale della figlia minore (con sospensione del padre dall’esercizio della stessa), dichiarava non luogo a provvedere per difetto di giurisdizione come allegato dal padre convenuto.
La Corte d’Appello però nel ribaltare la decisione, riconosceva la giurisdizione italiana e rimetteva le parti al primo giudice. Secondo la Corte territoriale infatti, alla data di presentazione del ricorso, era oramai terminata la fase processuale dinanzi alla Corte statunitense e negava quindi la litispendenza di un diverso procedimento anche se negli USA. La figlia aveva anche la doppia cittadinanza e viveva stabilmente a Firenze con la madre. Il padre, a questo punto, propone ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Collegio sancisce nuovamente l’ammissibilità di tale mezzo di impugnazione e ricorda che il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile in relazione alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, non ostandovi la norma che si riferisce al difetto di giurisdizione del giudice nei confronti della PA o dei giudici speciali.
Nel caso di specie però il regolamento risulta inammissibile in quanto proposto avverso una pronuncia della Corte d’Appello e dunque al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c.. Tale norma deve infatti essere interpretata nel senso che «qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; quindi, il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso già una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Nel caso in questione, il regolamento è proposto per insorgere contro un provvedimento decisorio emesso dalla Corte fiorentina in sede di reclamo, dunque è inammissibile».
Rimane la possibilità di convertire l’impugnazione in ricorso straordinario per cassazione quindi è «ricorribile per cassazione l’impugnato decreto declinatorio della giurisdizione, in quanto reso dalla Corte fiorentina in funzione strumentale all’esame di una domanda idonea a determinare una discussione sul merito che sfoci in provvedimenti giurisdizionali ricorribili per cassazione, quali sono, i provvedimenti "de potestate"».
Sulla base di tali premesse, la Corte dichiara infondata l’istanza del padre ricordando che, in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, assume rilevanza il criterio generale della residenza abituale del minore al momento della domanda, corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta località della sua quotidiana vita di relazione (Cass. SU n. 28329 del 2019, n. 8042 e 32359 del 2018, n. 5418 del 2016).
Nel caso di specie, è pacifico che la minore , al momento della proposizione del ricorso, aveva da più di un anno stabile residenza in Italia, ove vive con la madre e frequenta la scuola, dunque in Italia ha consolidato una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psico-fisico.
Ne consegue che, in base al menzionato criterio di collegamento, il giudice italiano ha giurisdizione nella causa e il relativo motivo di ricorso è infondato.
In conclusione i giudici della Cassazione decidono affinchè il ricorso venga rigettato.
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