News/Prestazioni agli enti pubblici: il versamento dell’IVA decorre dalla data dell’effettivo pagamento.

Prestazioni agli enti pubblici: il versamento dell’IVA si effettua solo al momento dell’effettivo pagamento.
Contratti con Pa: fornitore versa l'IVA quando incassa il corrispettivo

Il termine per il versamento dell’IVA in caso di prestazioni rese nei confronti di enti pubblici decorre dall’effettivo incasso e non dalla semplice emissione del mandato di pagamento o del bonifico da parte della PA, senza che ciò comporti l’applicabilità di sanzioni per tardivo versamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24454 depositata il 5 ottobre 2018. Del resto, la ratio della disposizione, secondo la Suprema Corte, si pone in linea con la direttiva europea in materia di pagamenti (dir. n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011) relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, per i quali l’Italia è già stata deferita alla Corte di Giustizia UE.

In tema di Iva, il d.P.R. 633/1972 (art. 6, c. 5) stabilisce che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore dello Stato o di enti pubblici "l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi".
Il "pagamento dei corrispettivi" coincide con la riscossione del corrispettivo da parte del prestatore-cedente o con l'emissione del mandato di pagamento o del bonifico da parte dell'ente?
“Nel caso di cessioni allo Stato e agli enti pubblici previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 5, il termine per il versamento dell'IVA decorre dalla data di effettivo incasso del corrispettivo da parte del cedente e non dalla data di emissione del mandato di pagamento o del bonifico bancario da parte del cessionario”.
Questo è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l'ordinanza del 5 ottobre 2018, n. 24454.

IL CASO
La vicenda dalla quale trae origine il pronunciamento, prende spunto dal ricorso proposto da una società avverso la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate per tardivo versamento dell'IVA , a seguito di prestazioni rese nei confronti di un ente pubblico.
Nel caso in esame, la Commissione territoriale provinciale, chiamata a pronunciarsi in secondo grado, rigettava il ricorso del contribuente affermando che per valutare la tardività ai fini dell'applicabilità della sanzione, rileva il momento della registrazione del pagamento secondo le regole della contabilità di stato.
Di parere difforme la Commissione Territoriale Regionale, la quale, nell'accogliere l'appello del contribuente, precisava come “ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, art 6, comma 5“, il momento della insorgenza del debito di imposta e la esigibilità del tributo vengono differiti al momento dell'incasso del corrispettivo pattuito, con obbligo per il cedente di effettuare l'operazione nel periodo d'imposta nel quale è avvenuto l'incasso”. Nel caso di specie, l'Ente Pubblico, aveva erroneamente fatto decorrere l'irrogazione della sanzione dalla data di emissione del bonifico e non dalla concreta riscossione del pagamento.
Avverso la suddetta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando, per quello che qui interessa, che “l'espressione “pagamento dei corrispettivi” di cui al citato Dpr n. 633 del 1972, art 6 comma5, non equivale a riscossione dello stesso dovendosi applicare la disciplina in vigore per gli enti pubblici, che prevede che l'estinzione del debito si verifica al momento dell'emissione del mandato di pagamento e, in caso di bonifico bancario, al momento dell'emissione del bonifico”.
I motivi di ricorso vengono respinti.

LA DECISIONE
La Corte osserva come la ratio legis del Dpr n. 633 del 1972, art. 6 comma 5, sia quella di una norma di favore per chi contratta con gli Enti Pubblici. Più precisamente, l'intento del legislatore, specie nell'attuale panorama economico, è quello di porre il cedente al riparo da eventuali ritardi e dagli impedimenti nell'esecuzione dei pagamenti che la normativa contabile degli enti pubblici cessionari può talvolta comportare. In particolare, “evitare che il primo debba fatturare l'operazione e pagare la relativa imposta dal momento della consegna o spedizione, mentre l'incasso del corrispettivo potrebbe intervenire a notevole distanza di tempo”. Una ratio legis, per giunta, in linea con la disciplina eurounitaria (direttiva n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
Su tali premesse la Cassazione ribadisce che con l'espressione “pagamento dei corrispettivi” si intende l'incasso delle somme da parte del cedente e non il momento della formale estinzione dell'obbligazione secondo le regole della contabilità di stato.
Del resto, aggiungono gli Ermellini, una simile interpretazione è “più rispondente all'eccezione civilistica di adempimento dell'obbligazione, che in caso di bonifico bancario, necessita che il creditore entri nella materiale disponibilità del denaro (cfr. Cassazione civile n. 149 del 10.01.2003 e Cassazione civile n. 18877 del 10.07.2008)”.

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fonte altalex


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