Mobbing orizzontale: il datore deve avere conoscenza dell'attività persecutoria
MOBBING ORIZZONTALE
Si parla di mobbing in presenza di condotte vessatorie, reiterate e durature, individuali o collettive, rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera di superiori gerarchici (mobbing verticale) e/o colleghi (mobbing orizzontale), oppure anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente); in alcuni casi, si tratta di una precisa strategia finalizzata all’estromissione del lavoratore dall’azienda (cosiddetto bossing).
Sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., grava lo specifico obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del dipendente, costituendo esso un'integrazione “ex lege” delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro.
Tuttavia, si tiene a precisare, ove la parte datoriale non si sia attivato nell'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la persona del lavoratore nei termini suddetti, quest'ultimo non potrà fondare la domanda risarcitoria sul mero riscontro del danno causalmente connesso all’espletamento della prestazione lavorativa. Non può configurarsi, infatti, una fattispecie di responsabilità oggettiva, occorrendo l'elemento della colpa.
Ne consegue che, ex art. 1218 c.c., la responsabilità del datore dovrà essere collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento e, laddove il dipendente abbia ottemperato agli oneri probatori sul medesimo gravanti, sarà la parte datoriale a dover dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
In materia di mobbing, tuttavia, la sola colpa non può ritenersi sufficiente, occorrendo la dimostrazione di uno specifico, e più inteso, elemento psichico: affinché condotte mobbizzanti realizzate da colleghi siano imputabile al datore, dovrà dimostrarsi anche la sua effettiva conoscenza dell'attività persecutoria.
Solo tale consapevolezza potrebbe fondarne una responsabilità per omissione.
fonte deJure
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