News/Matrimonio nullo: deducibile fin dal fidanzamento che il marito non voleva figli

Famiglia e successioni


Matrimonio nullo: deducibile fin dal fidanzamento che il marito non voleva figli

Respinte le obiezioni proposte dalla moglie. Confermata la decisione d’Appello: riconosciuta la validità per lo Stato italiano della sentenza ecclesiastica che ha cancellato il vincolo coniugale. Decisivo il richiamo alla facile conoscenza per la donna della volontà dell’uomo di non volere figli durante la vita coniugale. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 32027/19; depositata il 9 dicembre

“Niente figli”: questo il paletto fissato dal futuro sposo, paletto desumibile, secondo i giudici, dai “rapporti cautelati” avuti prima delle nozze con la fidanzata. Ciò è sufficiente, sia per i Giudici ecclesiastici che per quelli italiani, per ritenere nullo il matrimonio. Logico, difatti, ritenere la donna consapevole del rifiuto del compagno ad avere figli, una volta sposati (Cassazione, ordinanza n. 32027/19, sez. I Civile, depositata oggi).

Prole. Matrimonio nullo: a stabilirlo sono, su precisa richiesta del marito, i Giudici della Corte d’Appello, i quali dichiarano ‘recepibile’ la sentenza ecclesiastica che ha cancellato il vincolo tra uomo e donna.
Decisiva per i Giudici italiani la presenza di «concreti elementi rivelatori della volontà del marito di esclusione della prole dalla futura vita coniugale, elementi manifestati prima della celebrazione del matrimonio». Più precisamente, il riferimento è, come già nel contesto dei Tribunali ecclesiastici, ai «rapporti cautelati» avuti dalla coppia prima delle nozze.

Rapporti. La decisione della Corte d’Appello viene fortemente contestata dalla moglie, che ritiene fragile la visione tracciata in secondo grado proprio perché basata solo su «presunti rapporti cautelati, per di più nel periodo precedente alla celebrazione del matrimonio», senza addurre «ulteriori elementi favorevoli a sostegno».
Come obiezione a proprio favore, poi, la donna fa presente che, come confermato anche da alcuni testimoni, «era emersa una situazione di vita coniugale perfettamente in linea con i dogmi cristiani, e contrastante con quanto sostenuto dal marito».
Riflettori puntati, quindi, sulla circostanza dei presunti «rapporti cautelati» tra i futuri coniugi, circostanza ritenuta sufficiente dai giudici per consentire alla donna di prendere contezza della «riserva mentale del marito» sull’ipotesi di avere figli.
Ebbene, per i Giudici della Cassazione correttamente si è osservato in secondo grado che «la donna conosceva, o, in ogni caso, avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, la volontà del coniuge», cioè il rifiuto di avere figli, alla luce di precisi «indici rivelatori» manifestatisi prima del matrimonio. E il riferimento è ovviamente all’elemento richiamato in ambito ecclesiastico, cioè i «rapporti cautelati» avuti dalla coppia quando ancora non erano sposati.

fonte DeJure


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