La Cassazione Civile, nella sentenza n. 26117 resa il 27 settembre 2021, ha fornito utili indicazioni su quali siano i criteri da applicare per il calcolo del cd. danno differenziale nell'ipotesi in cui il responsabile abbia soltanto aggravato postumi permanenti che, in ogni caso, seppur in misura minore, la vittima avrebbe comunque subito (cd. danno iatrogeno).
Il caso
La controversia risarcitoria era stata promossa, nei confronti di un’Azienda Sanitaria, da una persona che, dopo aver riportato lesioni in occasione di un incidente stradale, senza responsabilità di alcuno, era stata ricoverata in ospedale; purtroppo però le cure mediche ricevute non solo erano risultate incongrue per colpa medica, anzi si erano addirittura rivelate deleterie, sfociando la patologia in postumi invalidanti più gravi di quelli correlati al solo sinistro stradale (e dando così luogo al c.d. danno iatrogeno differenziale). Il tutto era complicato dal fatto che, rivestendo l’incidente gli estremi dell’infortunio in itinere, il danneggiato aveva ottenuto dall’Inail un indennizzo commisurato al danno finale, corrispondente alla somma del danno-base (pari al controvalore monetario del grado di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato dall’infortunio, anche in assenza del fatto illecito) e dell’aggravamento.
Il Tribunale, dopo aver recepito le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svolto prima della causa di merito che aveva quantificato nella misura di dodici punti percentuali l'invalidità comunque derivante dal sinistro e in otto punti percentuali quella dovuta all'errore dei sanitari, aveva monetizzato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano l'invalidità complessiva (20%), rivalutando poi tale importo alla data in cui l'infortunato aveva iniziato a percepire la rendita da parte dell'INAIL. Da tale importo aveva poi detratto il valore capitale dell'aliquota della rendita destinata a indennizzare il danno biologico e, da ultimo, aveva determinato il danno spettante nella misura dell'8% (pari alla percentuale di danno dovuta all'errore dei sanitari, secondo il CTU) di tale differenza, giungendo così ad un importo di € 2,702,48.
La sentenza d'appello liquidava invece a favore dell'infortunato la maggior somma di € 19.777,00.
La sentenza d'appello è stata impugnata da entrambe le parti.
Problemi emersi
Nella sentenza in commento i Giudici di terzo grado ricordano come due fossero i problemi di diritto che la Corte Territoriale era chiamata a risolvere ovvero:
Prima questione: la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento degli ultimi anni secondo cui il cd. danno differenziale va determinato sottraendo l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio nel solo caso in cui l'uno e l'altro siano destinati a ristorare identici pregiudizi.
Nell’applicare tale principio generale ne consegue che:
Seconda questione: una volta premessa l'affermazione che il danno alla salute è unitario e non si può dunque parlare di una «salute lavoristica» contrapposta ad una «salute civilistica», il corretto procedimento da tenere è stato individuato nel seguente:
• anzitutto stabilire la misura del danno-base (ovvero il controvalore monetario del grado di invalidità permanente sarebbe comunque residuato anche in assenza del fatto illecito) e quella dell'aggravamento (cioè il danno iatrogeno);
• determinare il complessivo indennizzo dovuto dall'INAIL, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;
• verificare, da ultimo, se l'indennizzo totale così determinato sia inferiore o superiore al danno-base.
In caso di risposta positiva il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire integralmente quest'ultimo, mentre in caso di risposta negativa il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta una volta sottratto dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo INAIL e il danno-base.
Per descrivere quello che dev’essere il modus operandi del giudice, nella motivazione della sent. 26117/21 viene adoperata questa formula riassuntiva: “il criterio corretto consiste nell’imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno, la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell’indennizzo Inail rispetto al danno-base”.
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