Consenso informato: risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente
La Corte di Cassazione continua a pronunciarsi sull'autonoma rilevanza, ai fini di un'eventuale responsabilità risarcitoria, della violazione da parte del personale sanitario del dovere di informare preventivamente e chiaramente il paziente. La violazione del dovere di informazione e di autodeterminazione del paziente, anche nel caso in cui l’intervento chirurgico abbia avuto un esito fausto, nonostante l’assenza di un danno biologico, costituisce autonoma fonte di responsabilità risarcitoria.
Egregio avvocato,
mi chiamo XXX ,e 4 mesi fa, mi sono sottoposto ad un intervento di settoplastica "funzionale" a causa di una deviazione del setto nasale che non mi consentiva di respirare bene, con conseguenti disturbi del sonno, cefalee e bocca sempre secca. Purtroppo l'intervento non ha sortito alcun effetto migliorativo; ancora oggi permangono tutti i sintomi che lamentavo prima dell’intervento. Le faccio presente che, prima della settoplastica, non mi era stato detto che vi fosse tale eventualità, anzi sono stato rassicurato più volte sull'esito positivo che avrebbe avuto l'intervento.
Pertanto oggi mi trovo ad aver effettuato un intervento senza alcun effetto migliorativo. Potrei chiedere un risarcimento del danno anche se la mia situazione non è stata peggiorata dall'intervento? Nel ringraziarla anticipatamente le porgo i miei più cordiali saluti.
Gentile sig. XXX
il caso da lei prospettato costituisce un esempio lampante di quanto per il medico , o per la struttura sanitaria in generale, non sia sufficiente svolgere bene il proprio lavoro se non ci si attiene poi a tutti i protocolli preliminari dell'intervento. Tra questi rientra sicuramente una corretta e completa informazione preventiva del paziente circa la totalità delle possibili complicanze, effetti collaterali, rischi… a cui il paziente potrebbe andare incontro durante e dopo l'operazione.
Come nel suo caso dunque, nessuna malpractice ma tuttavia responsabilità risarcitoria in capo al medico e la struttura sanitaria non per inadeguatezza delle cure bensì per inadeguatezza e genericità delle informazioni ricevute prima della scelta dell'intervento.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione l'omissione delle informazioni relative all'intervento, e non semplicemente la firma di un modulo generico, determina la lesione della libera autodeterminazione del paziente quale valore costituzionalmente riconosciuto dagli art 32 e 13 a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sulla salute del paziente. Tale lesione dà luogo in ogni caso ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile (Cassazione Civile n. 17022/2018).
Quindi dalla violazione dell' obbligo di acquisire il consenso informato deriva un danno autonomamente risarcibile costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stesso fisicamente e psichicamente, che non necessita di una specifica prova (Cassazione Civile sez. III- Ord. n. 11749/2018).
Ai fini della configurazione della responsabilità del medico per omessa o inesatta informazione, occorre ribadire che è del tutto indifferente che il trattamento medico sia stato eseguito correttamente o meno, dato che lo stesso trattamento è stato comunque eseguito in violazione tanto dell’art. 32, secondo comma Cost., quanto dell’art. 13 Cost. e dell’art. 33,L. 23 dicembre 1978, n. 833 e, il paziente ha conseguentemente perso il diritto inviolabile di accettare o rifiutare il trattamento, quale manifestazione di libertà (Cfr. anche Cassazione Civile, 14 marzo 2006, n. 6444).
L’obbligo d’informazione, infatti, è volto a tutelare direttamente l’autodeterminazione e la libertà del paziente. Orbene, se il consenso informato è presupposto di legittimazione del trattamento medico, e se il diritto all’autodeterminazione è autonomo e distinto dal diritto alla salute, non vi è dubbio che la violazione del dovere di informazione e di autodeterminazione, anche nel caso in cui l’intervento chirurgico abbia avuto un esito fausto, nonostante l’assenza di un danno biologico, costituisca autonoma fonte di responsabilità risarcitoria.
Per ogni ulteriore chiarimento o necessità di un più approfondito esame del caso specifico lo Studio legale Gaudiello è lieto di esserle utile, non esiti a contattarci.
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