Danni all'immobile locato: il proprietario può rifiutarne la riconsegna?
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 27932/2022 ha rigettato il ricorso di un conduttore per una causa relativa alla locazione di un immobile.
Nel contratto di locazione, se il conduttore arreca al bene un grave danno o pregiudizio, il locatore ha il diritto di rifiutare la restituzione dell'immobile e pretendere la riparazione dei danni subiti. In questi casi, inoltre, il conduttore oltre ad essere tenuto ad eseguire i lavori di riparazione deve continuare a versare i canoni di locazione fino alla riconsegna del bene "ripristinato" anche se ha smesso di servirsi del bene per l'uso convenuto.
La questione, giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, si è conclusa con il principio di diritto in base al quale: «in tema di locazione, allorchè il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e, tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finchè dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, rimane obbligato altresì al pagamento del canone ex articolo 1591 del c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi (del bene) per l’uso convenuto»
(Cass. n. 39179/2021 e n. 12977/2013).
Il proprietario dell'immobile aveva agito nei confronti del conduttore per ottenere il risarcimento del danno (ai sensi dell'art. 1591 c.c.) conseguente all'occupazione abusiva di un immobile locato al conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione.
In primo e in secondo grado la domanda del locatore era stata accolta.
Corte di Cassazione
Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.