Mantenimento dei nipoti, quando i nonni sono chiamati a contribuire?
Qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, questo è quanto dispone l’art. 316-bis c.c. A prescindere da quale genitore abbia creato la difficoltà economica, questa è un’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava in proporzione su tutti i nonni, materni o paterni.
IL FATTO
Il Tribunale di Velletri, atteso il mancato versamento da parte del padre dell’assegno di mantenimento per il figlio minore, fissato in sede di separazione consensuale, disponeva a carico dei nonni paterni il versamento di una somma di 200 euro mensili. La nonna quindi, in proprio e per conto del marito deceduto nel frattempo, proponeva opposizione che però le veniva rigettata anche in secondo grado.
CASSAZIONE
Sul punto risulta illuminante la recente ⇒ Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 17 ottobre 2022, n. 30368 ⇐
Secondo l'art. 316-bis c.c., norma che ha sostituito senza modifiche l'art. 1478 c.c., laddove i genitori (entrambi e non uno soltanto) non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri. Aggiunge inoltre la Corte che, secondo la giurisprudenza, «l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli». Inoltre è stato precisato che tale obbligo al mantenimento è sussidiario e subordinato ,rispetto a quello, primario, che grava sui genitori e ancora, che l'obbligazione grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici.
Ciò posto, non potendo configurarsi un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, questi possono essere chiamati in giudizio a concorrere al mantenimento dei nipoti. Nel caso in esame, però, l'originario provvedimento ha imposto ai soli nonni paterni il mantenimento del nipote. Pur essendo passato in giudicato, si tratta di un provvedimento soggetto ad istanza di revisione per sopravvenuti motivi da parte di tutti gli interessati e dunque il giudice di merito ha erroneamente disatteso la richiesta della nonna paterna di estendere il contributo al mantenimento anche alla nonna materna per la mancata partecipazione di quest'ultima all'originario giudizio.
Giacché poi la questione veniva ritenuta meritevole di approfondimento, la Suprema Corte concludeva rinviando la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza
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