Mancato consenso informato. Quali le conseguenze?
Egregio avvocato, mio padre si è sottoposto ad un intervento chirurgico di estrazione di un dente totalmente occluso, tale intervento gli ha causato una semi-paresi del viso in quanto è stato danneggiato un nervo. Il chirurgo ha detto che l'intervento è stato eseguito correttamente e che il problema lamentato da mio padre rientra tra i rischi associati a questo tipo di intervento. Tali rischi però non erano mai stati riferiti a mio padre. Vorrei un suo parere al riguardo, grazie.
Da quanto mi ha esposto si evince che suo padre, prima dell'estrazione chirurgica del dente, non è stato informato circa le modalità di esecuzione dell'intervento e le possibili complicanze dello stesso.
E' preciso dovere del medico informare compiutamente ed idoneamente il paziente sul tipo di intervento cui sarà sottoposto e sui possibili rischi che da tale intervento possono derivare, affinché il paziente medesimo si sottoponga consapevolmente e liberamente al trattamento chirurgico indicatogli. In particolare il medico dovrà informare il paziente sulla situazione clinica obiettiva riscontrata; descrivere l’intervento medico ritenuto necessario ed i rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione; indicare le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, le tecniche e i materiali impiegati, i benefici attesi, i rischi presunti e le eventuali complicanze. Il "consenso informato" è, quindi, parte integrante della prestazione medica, ed in sua assenza, anche qualora l'intervento sia stato correttamente eseguito, il medico risponderà di ogni eventuale danno subito dal paziente per effetto dell'intervento cui si è sottoposto.
Per altro, non è sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del paziente di un modulo prestampato prima dell'intervento perché si possa ritenere assolto il dovere di informazione da parte del medico e si sia quindi in presenza di un valido "consenso informato".
Nel suo caso si rileva, pertanto, una chiara responsabilità del medico chirurgo per aver operato in assenza del necessario"consenso informato".
Non esiti a contattare lo studio per qualsiasi chiarimento e approfondimento.
Negli ultimi anni il rapporto medico - paziente è sensibilmente cambiato sotto molteplici punti di vista e, tra le altre cose, è stata superata anche la concezione paternalistica che poneva il primo in una posizione completamente dominante nei confronti del secondo. E' proprio a tale proposito che viene in rilievo la disciplina del consenso informato, fondata sull'idea che un intervento medico non può considerarsi lecito se prima il paziente non ha ricevuto dai medici le informazioni riguardanti la sua patologia e i trattamenti a cui sarà sottoposto e non ha dato il suo consenso libero e consapevole alle cure.
Non si tratta, evidentemente, solo di assenso all'intervento medico ma di un consenso che necessita di un'adeguata informazione, la quale deve comprendere anche l'indicazione di eventuali alternative terapeutiche, del rischio di possibili complicanze e delle eventuali carenze di dotazioni strutturali della struttura sanitaria alla quale il paziente si è rivolto.
L'obiettivo, infatti, è quello di permettere a quest'ultimo soggetto di esprimere una consapevole adesione al trattamento sanitario che gli viene proposto in relazione al suo stato di salute e, di conseguenza, il suo raggiungimento necessita che l'informativa sia completa, esaustiva e tale da permettere la salvaguardia della libera autodeterminazione, della libertà e della dignità dell'individuo e il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione italiana in virtù del quale "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Venendo alla forma del consenso informato, va precisato che non esiste alcun obbligo di legge di acquisirlo per iscritto con la conseguenza che si deve astrattamente ritenere ammissibile anche un consenso informato semplicemente verbale. In concreto, tuttavia, non si può non considerare le inevitabili difficoltà che potrebbero sorgere sul piano probatorio nel caso in cui il consenso sia stato acquisito in forma scritta e la vicenda sfoci in un contenzioso. È proprio per tale ragione che si rende assolutamente preferibile che il consenso informato sia manifestato dal paziente sempre per iscritto.
A tale ultimo proposito è bene evidenziare che non è sufficiente la mera sottoscrizione di un modulo precompilato di consenso alle cure. È, infatti, importante che il modello di acquisizione del consenso informato non sia troppo stringato (come detto poc'anzi l'informativa deve contenere tutte le indicazioni che sono necessarie per consentire al paziente una scelta libera e consapevole) ma è importante anche evitare di sottoporre al paziente un modello troppo prolisso e scritto con l'utilizzo di termini tecnici che potrebbero non essere compresi.
In definitiva, il modello di consenso informato deve essere redatto in modo da essere facilmente leggibile e comprensibile dal paziente, meglio ancora utilizzando ove possibile delle illustrazioni.
Abbiamo detto che il paziente ha diritto a rifiutare le cure, ma cosa può fare il medico nel caso in cui tale rifiuto rischi di pregiudicare gravemente la salute di chi lo manifesta?Posto che vanno esclusi senza ombra di dubbio eventuali interventi coercitivi, è sempre consigliabile che egli provveda comunque ad acquisire anche il dissenso informato.
In altri termini il paziente deve essere reso edotto non solo dei pregiudizi che può comportare un intervento terapeutico, ma anche delle conseguenze che possono derivare dal rifiuto consapevole alle cure, acquisendo pertanto su di sé tutti i rischi che derivano dal suo dissenso.
La necessità di acquisire il consenso informato del paziente alle cure fa sorgere spontanea una domanda: come ci si deve comportare nei casi d'urgenza, in cui non è sempre possibile dedicare tempo ad un'adeguata informazione?
In caso di intervento medico urgente, la prima valutazione da fare è quella relativa alle effettive condizioni del paziente, in quanto se questi è cosciente e lucido il suo consenso deve essere sempre richiesto e acquisito, eventualmente in forma sintetica o solo verbale.
Diverso e più complesso è il caso in cui il paziente non è cosciente. Infatti, se in linea teorica senza il consenso informato il medico non può compiere alcun intervento terapeutico, è anche vero che nelle situazioni di urgenza in cui il paziente si trova in stato di incoscienza non è concretamente possibile conoscerne la volontà in ordine alle cure.
La questione è stata risolta dalla dottrina fondando l'esonero eccezionale dall'obbligo di acquisizione del consenso su quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, secondo il quale "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Siamo dunque di fronte a una scriminante che legittima anche azioni normalmente illegali, tra le quali, a maggior ragione rispetto a molti altri casi, anche un intervento medico condotto senza consenso ma con l'unica finalità di salvaguardare il paziente dal pericolo di un danno grave alla salute.
Le problematiche sorte in ordine ai trattamenti medici ai quali sottoporre un paziente in stato di incoscienza sono stati spesso al centro di dibattiti politici specie in ordine alla possibilità di regolamentare le cc.dd. dichiarazioni anticipate di trattamento e il testamento biologico. Su questo argomento rimandiamo alla lettura di questi approfondimenti:
Il biotestamento è legge - Approvate in via definitiva dal Senato le norme sul testamento biologico. Dal consenso informato alle Dat, tutte le novità e il testo
Il biotestamento taglia il traguardo - Riflessioni sul dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge sul testamento biologico e i trattamenti di fine vita.
Un altro problema che si pone con riferimento all'obbligo gravante sul medico di acquisire il consenso del suo paziente alle cure è quello in cui quest'ultimo sia minorenne: in tali casi, il consenso informato va dato dal paziente o dai genitori che su di lui esercitano la cosiddetta potestà?
In via generale il nostro ordinamento giuridico non considera il minore del tutto capace di comprendere le conseguenze che possono effettivamente derivare da un trattamento terapeutico e, pertanto, rende necessaria l'acquisizione di un consenso dei genitori alle cure.
Tuttavia deve comunque ritenersi indispensabile un coinvolgimento effettivo del minore, specie se questi, in concreto, è maturo e in grado di comprendere la portata del percorso terapeutico che gli viene proposto e le conseguenze di un suo assenso o di un suo rifiuto alle cure.
Non a caso, l'articolo 38 del codice di deontologia medica dispone che "il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà".