Eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta ai tempi del Covid-19
QUESITO
La situazione di emergenza dovuta al Covid pone all'attenzione degli operatori del diritto l'esame della legittimità dell'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. sollevata, già in numero elevato, dai debitori che non intendono pagare il prezzo della fornitura di merce già peraltro ricevuta. Mi riferisco a contratti di vendita ad esecuzione differita per quanto riguarda il pagamento del prezzo (30-60 giorni per es. dalla consegna).
Come si può difendere da tale eccezione il venditore, che peraltro ha già pagato a sua volta i suoi fornitori?
RISPOSTA
1. Orbene, partiamo dal dato testuale della disposizione in questione.
L’articolo 1467 c.c. (“Contratto con prestazioni corrispettive”) prescrive che: «nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto».
2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la eccessiva onerosità che rileva ai presenti fini consiste in quella sensibile alterazione del rapporto fra le prestazioni dedotte in contratto che ne determina uno squilibrio dei rispettivi valori e che ne sconvolge l'iniziale rapporto di equivalenza, incidendo, così, sul valore dell’una rispetto all'altra.
In altri termini, ai fini dell’art. 1467 c.c. rilevano soltanto quelle oscillazioni del valore delle prestazioni che esulano dalla “alea normale” del contratto.
Il rimedio in questione, in sintesi, può essere azionato soltanto in caso di alterazione del sinallagma funzionale (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4451) e non ogni volta che – seppur per eventi straordinari e imprevedibili – la prestazione risulti oltremodo difficoltosa. Cosa ben diversa dalla eccessiva onerosità sopravvenuta è, infatti, la mera difficoltà di adempimento (quella, ad esempio, derivante dalla crisi di liquidità in cui verosimilmente versano i debitori inadempimenti), difficoltà cui l’ordinamento non attribuisce alcuna rilevanza giuridica, a patto, s’intende, che non si traduca in “impossibilità” della prestazione.
3. Come risulta evidente già dal dettato normativo, il rimedio in questione consiste in un’azione riconosciuta al debitore, il quale può̀ agire per fare dichiarare dal giudice la risoluzione del contratto. In altri termini, eccepire l’eccessiva onerosità̀ sopravvenuta non produce alcun effetto automatico. Ogni valutazione è, quindi, rimessa al giudice, che sarà̀ chiamato a tenere in debito conto le circostanze del caso concreto, quali, la complessiva entità delle singole prestazioni e la durata del rapporto.
A differenza dell’ipotesi di impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. (in cui l’obbligazione si estingue automaticamente), nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, la parte la cui prestazione divenga eccessivamente onerosa non è esonerata dall’adempimento, né è legittimata a sospendere l’esecuzione della prestazione, ma dovrà – per non incorrere in responsabilità contrattuale da inadempimento – agire per richiedere la risoluzione del contratto.
4. Il rimedio in questione ha esclusivamente natura risolutoria: esso è, infatti, unicamente volto ad ottenere la risoluzione del contratto e gli effetti della risoluzione sono quelli previsti dall’art. 1458 c.c. (“Effetti della risoluzione”), ai sensi del quale «la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione» Orbene, considerato che la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, l’eccezione sollevata nel caso di specie dagli acquirenti inadempienti non giustifica comunque la (indebita) ritenzione della merce già consegnata in difetto del pagamento del prezzo.
5. In assenza di apposite clausole di "hardship" (o di rinegoziazione), vale il principio pacta sunt servanda. Nulla vieta che il creditore della prestazione, ai termini dello stesso art. 1467 c.c., si offra di modificare equamente le condizioni del contratto.
6. Quanto ai rimedi esperibili, il venditore potrà certamente domandare l’adempimento della prestazione, oppure, agire per la risoluzione del contratto per inadempimento ai termini dell’art. 1453 c.c. con conseguente richiesta risarcitoria del pregiudizio sofferto, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
In alternativa, il venditore potrà inoltrare al compratore inadempiente una diffida ad adempiere entro un termine congruo, (non inferiore a 15 giorni), decorso il quale il contratto si intenderà risolto di diritto ai termini dell’art. 1454 c.c.
Certamente, a fronte del conclamato inadempimento di controparte, la parte adempiente potrà sospendere il proprio adempimento ai termini dell’art. 1460 c.c., quantomeno con riguardo alle successive forniture di merce.
Ogni iniziativa giudiziale potrà essere esperita una volta decorsa la sospensione dei termini processuali disposta con decreto cura italia (D.L.18/2020) e Decreto-Liquidità.(D.L. 23/2020), non rientrando i rimedi sopra elencati nel novero delle iniziative comunque esperibili nelle more della sospensione disposta ex lege.
In difetto dell’espressa previsione di penali per il ritardo o di interessi di mora a tassi convenzionali, agli importi dovuti e non corrisposti si aggiungeranno gli interessi di mora commerciale ex d.lgs. 9 novembre 2002, n. 231.
7. Nella determinazione del risarcimento spettante al venditore adempiente,a nulla rileva, nella specie, la novità legislativa introdotta recentemente dal cd.decreto Cura-Italia, che ha inserito all’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 il comma 6-bis, a mente del quale «il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Nel caso di specie, infatti, il rispetto delle misure di contenimento non può, neppure in tesi, avere in alcun modo influito sul ritardato o mancato adempimento avendo esso ad oggetto, appunto, il pagamento di una somma di denaro.
fonte deJure
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