E’ legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che sta troppo tempo sui social network?
È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che, a seguito della verifica della cronologia del pc di un proprio dipendente, scopra che questo in orario di lavoro abbia effettuato circa 6000 accessi nel corso di 18 mesi, di cui circa 4500 sul social network Facebook, per durate talora significative, costituendo tale comportamento una violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell'espletamento della prestazione da parte della lavoratrice, in contrasto con l'etica comune.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° febbraio 2019, n. 3133 con la quale è stata confermata la sentenza della Corte d’Appello di Brescia e sono state respinte le doglianze generiche proposte dalla dipendente licenziata.
Secondo la Corte, infatti, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato l'idoneità probatoria della cronologia, dal momento che la ex dipendente neppure ha contestato il fatto di aver navigato per ore su internet durante l'orario di servizio per motivi estranei all'ambito lavorativo.
La dipendente ,subìto il licenziamento, nel ricorso avanti la Suprema Corte, aveva infatti tentato di sostenere l'impossibilità della Corte d’Appello di fondare la propria decisione sui report di cronologia, sia per l'insufficienza di tale riscontro al fine di dimostrare la genuinità e riferibilità alla lavoratrice degli accessi, sia per violazione delle regole sulla tutela della privacy.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambe le censure.
Quanto alle regole sulla privacy, secondo gli Ermellini, non risulta che tale specifica questione sia stata sollevata nel corso dei gradi di merito, valendo il principio per cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. La carenza della predetta indicazione impone di considerare la questione come nuova, sicchè non può ammettersi il suo ingresso in sede di legittimità».
Quanto, invece, all'idoneità probatoria della cronologia, secondo la Corte ogni questione attiene alla formazione del convincimento del giudice del merito, il quale ha sul punto ampiamente motivato, valorizzando non solo la mancata contestazione da parte della ex dipendente, ma anche il fatto che gli accessi alla pagina personale Facebook richiedono una password, con la conseguenza che non devono nutrirsi dubbi sulla riferibilità di essi alla ricorrente.
Valutazioni, continua la Corte, rispetto alle quali la censura si traduce in una richiesta di diversa valutazione della prova (e quindi del merito) che non può avere ingresso, a fronte di una motivazione non implausibile da parte della Corte d'Appello, in sede di legittimità.
Sotto altro profilo, la Cassazione si sofferma su alcuni aspetti relativi al processo telematico: il (datore di lavoro) controricorrente aveva, infatti, sostenuto l'inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso e della relata, per violazione dell'art. 19 bis del provvedimento 16.4.2014 (specifiche tecniche di cui al D.M. n. 44 del 2011, artt. 18 e 34), per aver la ricorrente effettuato la notifica di atti in formato non consentito
Secondo la Corte trattasi di rilievo infondato, in quanto la consegna telematica di un atto in "estensione.doc", anzichè in "formato.pdf", che abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, nonostante la violazione della normativa inerente il processo telematico, esclude il verificarsi di qualsivoglia nullità.
Analoghe considerazioni, secondo gli Ermellini, valgono rispetto all'eccepita inesistenza o nullità della notifica del ricorso e della relata, asseritamente derivanti dal fatto che, nei documenti notificati in formato doc e docx, vi sarebbero "macroistruzioni, codici eseguibili ed elementi attivi" che potrebbero consentire la modificazione di atti, fatti o dati in essi rappresentati.
Il ricorso per cassazione, come anche la relata, sono infatti destinati ad essere depositati, in copia analogica; pertanto ciò rileva è se, in concreto, tra quanto notificato in via telematica e quanto risultante agli atti del giudizio di cassazione vi siano difformità. Ma, non avendo la controricorrente fatto alcuna menzione di ciò, l'irregolarità (se in ipotesi sussistente) è da ritenere sia stata del tutto innocua, non essendo state in concreto apportate modificazioni agli atti notificati in via telematica.
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fonte altalex