Coronavirus, DPCM 22/07/2020: in Gazzetta il decreto che blocca le attività non essenziali
DPCM 22/07/2020 : divieto di spostarsi in un Comune diverso; elenco delle imprese che possono continuare a lavorare. Per tutte le altre, lo stop inizia dal 25 marzo
E' in vigore da ieri, 23 marzo, fino al 3 aprile, il DPCM 22/07/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
Nel testo del decreto, oltre al divieto di spostarsi in un Comune diverso da quello in cui ci si trova, l’elenco delle imprese che non saranno costrette a fermarsi. Per tutte le altre alcune ore per organizzarsi: lo stop inizia dal 25 marzo. Vediamo qui di seguito le misure previste dal DPCM 22/07/2020.
Divieto di trasferimento e spostamento in altri Comuni
Il DPCM 22/07/2020 (articolo 1, comma I, lettera b), vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Per l’effetto, l’articolo 1, comma I, lettera a), del DPCM 8 marzo è soppresso nella parte in cui recita: “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Attività che si fermano
Nonostante la drastica riduzione del numero delle attività, annunciata dal premier in diretta via facebook nella tarda serata di sabato, in G.U. compare un elenco lunghissimo di esercizi industriali e commerciali, considerati essenziali, che possono rimanere aperti: supermercati, farmacie, banche, Poste, ma anche commercio di pc, smartphone, call center e trasporti.
Tempistiche
Le attività sospese hanno a disposizione qualche ora per organizzare la chiusura perché lo stop decorre dal 25 marzo.
Smart working
Tutte le attività sospese possono continuare col lavoro agile.
Chi si ferma
Tra i settori che il Governo ha deciso di fermare dal 25 marzo compaiono le attività legate alla filiera dell’acciaio, a quella della metallurgia, attività di noleggio di automezzi, il settore dell’edilizia, incluse le ristrutturazioni, ma ad eccezione di quelle legate alle infrastrutture. Confermate tutte le limitazioni del precedente decreto (bar e pasticcerie, pizzerie, ristoranti, negozi non alimentari, palestre, cinema, teatri, musei, e via dicendo).
Chi rimane aperto
Il decreto riporta la “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali” ad eccezione delle filiere necessarie e di quelle che consentano il funzionamento di queste ultime, e indica un elenco di attività che potranno continuare a restare attive.
Vincoli per chi resta aperto
Le imprese le cui attività non vengono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro, firmato il 14 marzo scorso fra Governo e parti sociali.
Studi legali e dintorni
Le attività professionali non sono sospese (articolo 1, comma I, lettera a), pur restando ferme le raccomandazioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020: lavoro agile, ferie, sospensione attività non essenziali, rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, sanificazione.
Editoria e stampa
Operativa l’intera filiera della stampa, dalla carta al commercio al dettaglio (edicole).
Tabaccai
Aperti, nonostante lo stop a Lotto e scommesse.
Lavoratori domestici
Operative colf, badanti conviventi, compresi i portieri dei condomini.
Agricoltura e alimentare
Continuano le attività di coltivazione agricola, allevamento, prodotti per animali, attività di pesca e acquacultura, fabbricazione di macchine per “l’agricoltura e la silvicultura”. Prosegue l’intera attività dell’industria alimentare e delle bevande.
Tessile
Stretta alla produzione di “articoli di abbigliamento”, ad eccezione di quelli legati alla “fabbricazione di tessuto non tessuto, confezioni di camici, divise ed altri indumenti di lavoro”.
Chimici e farmaceutici
Proseguono le attività per la “fabbricazione di prodotti chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, articoli di gomma, articoli in materie plastiche, fabbricazioni di vetreria per laboratori, per uso igienico e per farmacia”.
Manifatture
Resta aperto il settore della fabbricazione di generatori, trasformatori e apparecchi per la distribuzione e controllo dell’elettricità, come pure la fabbricazione di spago, corde, funi e reti agli imballaggi in legno, fabbricazione di carta e di relativi macchinari.
Riparazioni e meccanici
Consentite le attività di “riparazione e manutenzione di macchine e apparecchiature”, installazione di “impianti elettrici e idraulici”, “manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli”, attività di accessori auto e moto.
Call center
Nel DPCM 22/07/2020 non sono esclusi i call center tra le attività “essenziali” che quindi restano operativi.
Farmaci
Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari.
Attività di rilievo strategico
Garantita l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, e inoltre le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.
Attività funzionali all’emergenza
Resta consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Elenco delle attività che restano aperte
L’allegato 1 del DPCM 22/07/2020 elenca le attività che possono restare operative, indicandole col relativo codice Ateco:
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