Via libera alla doppia laurea nelle università in Italia. Il Senato ha approvato il disegno di legge 2415, norma che fornisce disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Grazie a questa legge sarà possibile immatricolarsi a due corsi di laurea contemporaneamente.
“In tutta Europa è possibile, noi eravamo in ritardo per via di un retaggio del fascismo”, commenta l'onorevole Alessandro Fusacchia , relatore della legge alla Camera dei deputati, che l'ha approvata all'unanimità a ottobre 2021. Il riferimento al fatto che l'articolo 1 del testo approvato a Palazzo Madama prevede l'abolizione di un regio decreto del 1933. Norma prossima a compiere 90 anni e che appunto impediva la doppia immatricolazione.
Il Senato della Repubblica il 6 aprile aveva approvato in via definitiva il disegno di legge che permette l’iscrizione, in contemporanea, a due distinti corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. Identica possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
⇒⇒ Il 28 aprile il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.⇐⇐
Il provvedimento, titolato “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, si compone di 6 articoli e consente l’iscrizione di ciascuno studente, contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
Al contempo, il nuovo provvedimento vieta l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
Viene inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad ecce zione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
L’iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
Il nuovo provvedimento non muta l’accesso ai corsi, statuendo esplicitamente che resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio. Il testo approvato prevede che nel termine di 60 giorni il Ministro dell’Università e della Ricerca, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), adotti un apposito decreto dove saranno disciplinate le modalità e criteri per consentire agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare attenzione ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, come anche per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti. Viene previsto che, dopo quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro dell’università e della ricerca presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dell’impatto.