Regolamento condominiale. Riscaldamento centralizzato, confermato il diritto al distacco dell’appartamento
Dalla Cassazione nuova sottolineatura sul fatto che il regolamento condominiale non può bloccare la decisione del singolo condomino di effettuare il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Possibile, invece, obbligarlo a concorrere alle spese per l’uso del servizio.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 32441/19; depositata l’11 dicembre
Libero riscaldamento in libero condominio’. Così, parafrasando un pensiero di Cavour, si può racchiudere la pronuncia con cui la Cassazione ha dato ragione a due condomini in contenzioso con l’amministrazione condominiale: sacrosanta la loro decisione di effettuare il distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Irrilevante il fatto che tale operazione non sia consentita dal regolamento condominiale. (Cassazione, ordinanza n. 32441/19, sez. II Civile, depositata oggi).
Assemblea
Campo di battaglia un condominio di Roma: lì due condomini optano per «il distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto di riscaldamento centralizzato», ma tale operazione viene ‘bloccata’ dall’assemblea condominiale con delibere ad hoc con cui «viene respinta la loro richiesta» e vengono «approvati il consuntivo e il preventivo per le spese di riscaldamento».
Regolamento condominiale alla mano, però, i giudici di primo e di secondo grado danno ragione all’amministrazione condominiale. Decisivo il richiamo all’articolo 10 del regolamento: con esso si vieta «la rinuncia all’uso degli impianti comuni» e si sancisce «l’obbligatorietà dei relativi canoni».
Distacco
A smentire le valutazioni compiute dai giudici di merito provvede ora la Cassazione, accogliendo il ricorso dei due condomini e riconoscendo il loro diritto ad effettuare «il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento». I Magistrati del ‘Palazzaccio’ chiariscono che «il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile» e, di conseguenza, «sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che», come in questo caso, «vietino il distacco» del singolo appartamento.
Ciò che invece si può stabilire col regolamento condominiale, concludono i giudici, è «obbligare legittimamente il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato» poiché «il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione è derogabile».
Vittoria sempre più vicina, quindi, per i due condomini, che però dovranno affrontare un nuovo processo in appello, laddove i giudici dovranno per forza di cose tenere conto dei paletti fissati in Cassazione.
fonte DeJure
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