Fino a che punto i commenti negativi postati dagli utenti su TripAdvisor rientrano nel diritto di critica e quando costituiscono, invece, diffamazione?
TripAdvisor è il portale dedicato a chi viaggia. 20 milioni di recensioni: un potenziale di utenza capace di indirizzare le scelte di milioni di turisti e decidere le sorti di alberghi, ristoranti e luoghi di divertimento. In questo schema, le recensioni (feedback) postate dai consumatori assumono un peso maggiore rispetto alla stessa piattaforma, che poi non è altro che una scatola di contenuti esterni (cd"hosting provider"). Tale portale però è stato spesso oggetto di feroci critiche da parte di esercenti visto che la concorrenza potrebbe usare questo strumento per diffamare i colleghi “competitor”. Il fenomeno delle cosiddette “recensioni false”, purtroppo, è già una realtà che rischia di contaminare la genuinità e le buone intenzioni di TripAdvisor.
Ripercorrendo la giurisprudenza più significativa degli ultimi anni si intende individuare le possibili strade percorribili dal soggetto esercente, vittima di diffamazione, per tutelare ed evitare il perpetuarsi di commenti denigratori.
Il 19 Dicembre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. autorità Antitrust) sembrava aver stabilito la responsabilità dei portali di recensioni che non avessero apprestato adeguate contromisure per evitare il diffondersi di commenti diffamatori sui portali da loro gestiti. In particolare, l’Autorità Antitrust aveva accertato la scorrettezza della pratica commerciale comminando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquecentomila euro. In particolare, TripAdvisor era stata accusata di aver pubblicizzato la propria attività, enfatizzando il carattere autentico e genuino delle recensioni e così inducendo i consumatori a ritenere sempre attendibili le informazioni che fossero presenti sul sito in quanto espressione di reali esperienze turistiche.
La suddetta decisione, tuttavia, veniva integralmente ribaltata in sede di appello dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il quale in buona sostanza annullava la sanzione pecuniaria di cui sopra, adducendo che non poteva richiedersi a TripAdvisor un controllo costante di milioni di recensioni e che in ogni caso una sola recensione negativa, di dubbia autenticità, non avrebbe influenzato il giudizio complessivo sulla qualità dell’attività commerciale recensita.
Sennonché, anche la descritta sentenza del T.A.R. Lazio è stata successivamente impugnata dinanzi al Consiglio di Stato (il quale ad oggi non si è ancora pronunciato nel merito della presente vicenda) e pertanto la presente questione pare tutt’altro che risolta.
Chiarito che allo stato attuale, in base alla pronuncia del T.A.R. Lazio succitata, non può configurarsi una responsabilità generalizzata dei portali di recensioni per i commenti diffamatori ivi pubblicati, è opportuno soffermarsi sulle posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in relazione ai singoli casi concreti.
1) Si veda innanzitutto la sentenza n. 46 del 2016 del Tribunale di Grosseto, la quale ha negato fermamente ogni responsabilità del gestore del sito, stabilendo che un servizio come Tripadvisor debba essere considerato un “hosting provider” e in quanto tale non debba rispondere degli illeciti commessi dai propri utenti. Sottolinea la predetta pronuncia, infatti, che “l'hosting provider, a differenza di quanto avviene per il content provider (che fornisce agli utenti contenuti che vengono pubblicati sotto la responsabilità editoriale dello stesso titolare/gestore del sito, come avviene ad esempio per le testate giornalistiche), si pone in posizione neutra rispetto al contenuto delle informazioni inserite dagli utenti.
La pronuncia in esame si spinge oltre, asserendo innanzitutto che TripAdvisor non può controllare le recensioni di milioni di utenti e in secondo luogo che in ogni caso non sussisterebbe alcun obbligo giuridico di eliminare la recensione contestata a seguito di eventuali segnalazioni di illiceità da parte del soggetto recensito, purché non vi sia un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne disponga la cancellazione.Nel dettaglio, il giudizio in questione era stato sollevato da un albergo della zona del grossetano, il quale aveva citato TripAdvisor a causa della pubblicazione di una recensione negativa reputata dall’esercente falsa e diffamatoria, ritenendolo corresponsabile della diffamazione per non aver provveduto a rimuovere la recensione con sufficiente tempestività e senza neppure acconsentire a consegnare i dati del recensore.
2) Di tutt’altro tenore, è invece l’ordinanza del Tribunale civile di Venezia del 24.02.2015, con la quale si accoglieva l’istanza cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c. presentata dai titolari di un celebre ristorante veneziano, ordinandosi in particolare a Tripadvisor di provvedere ad eliminare una recensione negativa reputata diffamatoria ed offensiva nei confronti dell’esercente.
Ebbene, si osservi che il ristorante aveva contestato sin da subito (tramite il proprio legale) il tenore denigratorio della predetta recensione ed in verità TripAdvisor aveva prontamente provveduto ad eliminarla.Poco tempo dopo, però, la recensione negativa era riapparsa sul sito e pertanto il ristorante si era persuaso ad agire in giudizio contro il portale delle recensioni (in via cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.) al fine di ottenere la definitiva cancellazione della recensione.Il Tribunale Civile di Venezia, a questo punto, aveva ritenuto di accogliere le istanze dei ristoratori, adducendo che effettivamente la recensione contestata non fosse autentica alla luce di una serie di ragioni.
In primo luogo, infatti, tale recensione risultava contraddittoria laddove si affermava che “[...] solo se i camerieri vi conoscono e sanno che riceveranno una buona mancia allora eviteranno di lasciare i vostri piatti a freddarsi sulla mensola di cucina [...]”, in quanto soltanto chi frequenta abitualmente il ristorante può ragionevolmente reputare che i camerieri riservino un trattamento privilegiato ai loro amici e conoscenti, per cui in quest’ultimo caso appare quantomeno bizzarro che il frequentatore abituale di un locale poi pubblichi una recensione dello stesso tanto negativa.
Un secondo elemento anomalo rilevato dal Tribunale di Venezia si ravvisa inoltre nel fatto che in seguito alla prima cancellazione operata da TripAdvisor la recensione era riapparsa sul sito con le stesse identiche parole utilizzate in precedenza (comprensive degli stessi errori di battitura) e pertanto in questo secondo aspetto il Tribunale aveva dedotto una verosimile professionalità da parte dell’autore del commento nel pubblicare i commenti negativi sui portali di recensioni. Risultava anomalo, infatti, che un avventore deluso dalla sua esperienza con un dato ristorante si fosse preso la briga di pubblicare nuovamente il commento una volta cancellato (per giunta con gli stessi identici errori di battitura), come se in realtà il commento negativo fosse il frutto di un “copia e incolla” di un file, già predisposto in precedenza, con il solo scopo di diffamare il locale recensito.Tutto ciò, in definitiva, aveva indotto il Tribunale di Venezia ad ordinare l’immediata cancellazione della recensione.
3) Un importante arresto giurisprudenziale che sembrava avere aperto nuove prospettive sul tema affrontato si è avuto poi con la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 54946/16.Il caso della sentenza in commento riguardava questa volta il gestore di un sito sportivo e concerneva un commento diffamatorio pubblicato da un utente su una community il quale definiva l’ex presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio (Carlo Tavecchio) come un “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”.Dopodiché, nei giorni successivi alla pubblicazione del messaggio, sulle pagine della Community appariva un messaggio del gestore del sito, il quale aveva scritto e pubblicato un articolo che richiamava il precedente commento, difendendolo pubblicamente e reputandolo non diffamatorio nei confronti dell’ex Presidente.
La Corte di Cassazione – a conferma dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello che si era già pronunciata negli stessi termini – rilevava invece che la conoscenza da parte del gestore del sito dell’esistenza del messaggio pubblicato dall’utente della community, nonché la sua scelta consapevole di lasciarlo online, avevano costituito un presupposto sufficiente per l’accertamento della responsabilità del gestore del sito, resosi corresponsabile con l’autore del commento (ai sensi dell’art. 110 c.p.) del reato di diffamazione aggravata. Dunque la Corte di Cassazione rileva un’ipotesi di responsabilità in concorso di persone, la quale trova il suo fondamento nella consapevolezza del gestore del sito di mantenere on-line il commento diffamatorio, avendone preso apertamente le difese e avendo così rafforzato l’intento criminoso dell’autore del commento.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione confermava in toto la sentenza impugnata la quale, oltre a condannare il titolare del sito per il reato di diffamazione in concorso con l’autore del commento, lo aveva altresì condannato al risarcimento dei danni (liquidati nella misura di € 60.000,00), pur tuttavia senza enunciare alcun principio di diritto che imputi sempre e comunque a carico del gestore del sito o del portale di recensioni la responsabilità dei commenti diffamatori ivi pubblicati.