Il Decreto Ristori vale circa 5,4 miliardi e servirà a compensare i provvedimenti decisi dal governo con l’ultimo DPCM per cercare di contenere il nuovo incremento dei contagi da coronavirus.
SCARICA QUI⇒ DECRETO-LEGGE "RISTORI" 28 ottobre 2020, n. 137
La misura più importante - vale da sola 2,4 miliardi - sono i contributi a fondo perduto. Andranno a tutte le aziende che, a causa delle misure restrittive dell’ultimo Dpcm, sono state costrette a chiudere o a ridurre l’orario, ma anche a taxi e noleggi con conducente, indirettamente colpiti.
Si parte dai ristori già erogati con il decreto Rilancio di Maggio, ma questa volta gli importi saranno quasi sempre più alti e andranno anche alle imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro. Sarà l’Agenzia delle entrate a bonificare sull’iban le somme dovute: entro il 15 novembre alle aziende che hanno già avuto in passato il contributo, entro la fine dell’anno alle altre.
Per tutti gli indennizzi c’è un tetto di 150mila euro senza limiti di fatturato.
Il decreto finanzia con 400 milioni un fondo per l’export e le fiere internazionali, con altri 400 milioni un fondo per gli operatori turistici, con 100 la filiera agricola e con 50 le associazioni sportive dilettantistiche.
Vengono introdotte altre sei settimane di cassa integrazione, il principale ammortizzatore sociale utilizzato per continuare a pagare gli stipendi dei lavoratori lasciati a casa o che lavorano a orario ridotto a causa della crisi, con una spesa per lo Stato di 1,6 miliardi di euro. Le sei settimane andranno utilizzate nel periodo che va dalla metà di novembre fino alla fine di gennaio.
È previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, parametrato sulla sua perdita di fatturato: arriva a un massimo del 18% dello stipendio che avrebbe preso il lavoratore in cassa per le aziende che non hanno subito un calo del fatturato, e si azzera per quelle che hanno subito un calo pari o superiore al 20%.
Il 31 gennaio scade anche il blocco dei licenziamenti, introdotto all’inizio della crisi. Dal giorno dopo non potrà licenziare solo chi starà effettivamente usando la cassa integrazione, non chi ha ancora ore a disposizione come invece avviene adesso. Nella legge di Bilancio, approvata dieci giorni fa dal Consiglio dei ministri con la formula del «salvo intese» ma non ancora presentata in Parlamento, ci dovrebbero essere altre dodici settimane di cassa integrazione, da utilizzare nel 2021, entro la fine di giugno. Il decreto legge approvato ieri introduce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività, fino a un massimo di quattro mesi. E due indennità riservate ad alcuni specifici settori: mille euro per i lavoratori stagionali, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. E 800 euro ai lavoratori dello sport, per una spesa totale di 124 milioni di euro.
Viene cancellata la seconda rata dell’Imu in scadenza il 16 dicembre per tutte le attività prese in considerazione dall’ultimo Dpcm: bar, ristoranti, palestre e così via. Naturalmente bisogna essere allo stesso tempo gestori dell’attività e proprietari dell’immobile. Se invece il gestore paga un affitto per il locale, situazione più comune, viene esteso anche a ottobre, novembre e dicembre il meccanismo del credito d’imposta. La misura c’era già ma viene allargata alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro, sempre a patto che abbiano subito una calo del fatturato di almeno il 50%. Si tratta di uno sconto sulle tasse future pari alla somma dei tre affitti. Il credito d’imposta può essere anche girato al proprietario del locale, che a quel punto non chiederà più i tre mesi di canone. Fino alla fine dell’anno vengono sospesi i pignoramenti che riguardano l’abitazione principale del debitore. Slitta dal 2 al 30 novembre il termine per presentare il modello 770 da parte dei sostituti di imposta, come le aziende che certificano le trattenute a carico dei dipendenti.
Ci saranno anche «due mensilità» in più per i percettori del Reddito di emergenza (in media 560 euro per circa 300mila famiglie) usando i fondi risparmiati sullo stanziamento iniziale.
Il decreto dispone infine il diritto a ottenere un voucher (non il rimborso) per i biglietti degli spettacoli che non si terranno fino al 31 gennaio. Al provvedimento sono state agganciate anche altre misure, come gli 85 milioni per acquistare computer per gli studenti.
Si consente lo svolgimento dei processi amministrativi tramite strumenti processuali che consentano l’esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, c. 1, del d.l. n. 28 del 2020, in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.
Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze ex art. 415-bis, c. 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene tramite deposito dal portale del processo penale telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento, dove si indicheranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse (art. 128 c.p.c. e art. 472, c. 3, c.p.p.). La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell’art. 221, c. 9, d.l. n. 34 del 2020, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
A differenza rispetto alla prima edizione del fondo perduto introdotta al decreto Rilancio, in questo caso il ristoro sarà svincolato dalla perdita di fatturato. Ecco i codici Ateco delle attività che hanno diritto agli indennizzi, con accanto l’aumento in percentuale della somma che sarà erogata.
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