Cassazione: riconoscimento del danno da superlavoro e onere della prova

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L’onere probatorio del danno da superlavoro

Il lavoratore che deduce di aver subito un danno derivante da superlavoro ossia  lavoro eccedente la tollerabilità lamenta, di fatto, un inesatto adempimento agli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro e, per tale motivo, è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio, ma non gli si può imporre di individuare la violazione di una specifica norma prevenzionistica.

Il lavoratore deve dimostrare lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno.

Con l’ordinanza 28 febbraio 2023 n. 6008, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto che  per poter dimostrare una richiesta risarcitoria correlata alla imposizione per anni di condizioni intollerabili di lavoro, il lavoratore si deve limitare ad allegare la documentazione relativa all’evento dannoso sofferto. In tal caso l’onere della prova si inverte ed il datore deve dimostrare di aver adottato ogni cautela per impedire l’evento dannoso. Nel caso di infarto da superlavoro non spetta al danneggiato provare l’intollerabilità dei carichi in azienda; è compito dell’impresa dimostrare che le attività svolte erano normali e tollerabili o che ricorreva un’altra causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile.

IL FATTO

Un dirigente medico di primo livello, dipendente di un’Asl, chiama in giudizio l’azienda datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico, egli infatti era stato colpito da infarto del miocardio a causa di intollerabili ritmi e turni di lavoro, anche derivanti dal sottodimensionamento dell’organico. In primo grado il Tribunale respinge la domanda, escludendo la responsabilità dell’Asl ai sensi dell’art. 2087 c.c., tenuto conto che essa non aveva il potere di aumentare l’organico e di assumere altri ortopedici, né di rifiutare ricoveri e prestazioni ai pazienti. A quel punto l’uomo propone appello contro la sentenza di primo grado, che viene respinto però dalla Corte di appello dell’Aquila. Contro questa pronunzia il medico propone ricorso di legittimità articolato in cinque motivi dal quale l’Asl si è difesa con controricorso.

SENTENZA della CASSAZIONE

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Dirigente medico, cassando con rinvio la sentenza che aveva escluso la sussistenza di un nesso causale tra il notevole carico di lavoro cui il ricorrente era stato sottoposto, la mancata assunzione di altri medici e l'infarto occorsogli. Dopo aver ricordato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e che, di conseguenza, spetta al lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno, i Giudici di legittimità hanno precisato che l'obbligo di tutela della salute dei lavoratori si estende all'adozione di misure di sicurezza anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, in virtù di un'interpretazione estensiva giustificata anche dal dettato dell'art. 32 Cost. che sancisce il diritto alla salute e dagli artt. 1175 e 1375 c.c. in tema di correttezza e buona fede.

La Corte d'Appello aveva dunque errato nel pretendere dal Dirigente l'indicazione di ben determinate norme di sicurezza, essendo idonea e sufficiente a dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro l'allegazione e la prova dello svolgimento prolungato di prestazioni eccedenti un normale e tollerabile orario di lavoro.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il nesso causale ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è uguale a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso. Dunque, il fatto che in sede amministrativa sia stata riconosciuta la causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e che sia stata prodotta in giudizio la relativa documentazione, se non vale come prova legale del nesso causale, vincolante per il giudice, ben avrebbe potuto essere prudentemente apprezzata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., come prova sufficiente di quel nesso, in mancanza di elementi di segno contrario.

Dunque il lavoratore che vuole chiedere un risarcimento per il danno da superlavoro che ritiene legati a ritmi di lavoro eccessivi, ha una serie di oneri probatori a suo carico. E una volta assolti questi oneri, è il datore di lavoro, a sua volta, a dover dimostrare che la prestazione si è svolta invece normalmente, entro limiti sostenibili.


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