News/Danno da mancato consenso informato: risponde anche l’aiuto chirurgo?

Omessa acquisizione del consenso informato del paziente: la responsabilità risarcitoria per la mancata informazione non riguarda solo il capo dell'equipe medica che ha eseguito l'intervento, ma anche l'aiuto-chirurgo che ha consigliato l’operazione chirurgica.

E’ quanto precisato dalla Cassazione, Sezione III civile, nella sentenza n. 26728 del 24 ottobre 2018.

IL FATTO

Nel caso in esame, un uomo aveva convenuto in giudizio due medici e l’Azienda Ospedaliera presso cui era stato in cura, al fine di ottenere risarcimento dei danni permanenti subiti in seguito all’intervento chirurgico cui si era sottoposto, senza esser stato previamente informato in relazione ai rischi cui sarebbe potuto andare in contro.
La moglie dell'attore, interveniva nel giudizio per chiedere in proprio la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge, oltre al danno morale derivato, di riflesso, dal fatto illecito del terzo responsabile.
Il Tribunale accertava la responsabilità contrattuale dell'Azienda Ospedaliera e dell'urologo solo con riferimento all'omesso consenso informato e li condannava in solido a risarcire al solo attore i danni da mancata acquisizione del consenso informato.

Avverso la citata sentenza, i coniugi proponevano appello innanzi alla competente Corte territoriale che, rigettato l'appello principale, accoglieva quello incidentale del medico chirurgo, riformando in parte la sentenza di primo grado.
Pertanto, gli attori ricorrevano per Cassazione.
Nella vicenda in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su un caso sui generis, ovvero sulla responsabilità derivante dalla condotta omissiva dell’aiuto chirurgo che aveva consigliato l'intervento al paziente, senza informare preventivamente quest’ultimo dei rischi e delle possibili conseguenze che tale operazione chirurgica avrebbe potuto comportare. I giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso, ritenendo contraddittoria la sentenza impugnata; con riferimento all’omissione dell’obbligo di informazione che grava sul medico, hanno enunciato il principio di diritto, secondo cui: "in tema di consenso medico informato riguardo all'esecuzione di un intervento operatorio, qualora risulti, come nella specie, che esso è stato eseguito da un sanitario come capo dell'equipe medico - chirurgica, ma che altro sanitario, che abbia partecipato all'operazione in qualità di aiuto- chirurgo, sia stato quello che ha consigliato al paziente l'esecuzione dell'intervento, erroneamente la sentenza di merito, avendo accertato il difetto del consenso informato, riferisce la responsabilità al solo capo dell'equipe medica, ancorchè egli abbia eseguito l'intervento, e non anche all'aiuto-chirurgo, giacchè costui, nell'eseguire la propria prestazione con il consigliare l'intervento, deve reputarsi anch'egli responsabile di non avere assicurato l'informazione dovuta".

Altro aspetto esaminato dalla Suprema Corte, è quello attinente al danno subito in via diretta e/o riflessa dalla coniuge del paziente, su cui giudici di merito hanno omesso di pronunciarsi. In particolare, il giudice di primo grado, aveva considerato che il danno arrecato all'attore era costituito dall'inosservanza dell'obbligo di rendere effettivo il c.d. consenso informato, condotta che solo indirettamente potrebbe essere individuata come causa del pregiudizio lamentato dalla coniuge, e pertanto idonea a legittimare un risarcimento, mentre la Corte d'appello ha trascurato del tutto la censura mossa dai ricorrenti.
A tal riguardo, la Cassazione ha chiarito che la condotta omissiva che incide sulla sfera sessuale di un individuo, proietta i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, incidendo direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell'art. 142 c.c., comma 2.
Pertanto, l'omesso consenso informato da parte del personale medico ha inciso sulla sfera sessuale della coppia di coniugi in sè considerata, e non solo su quella del paziente.
In relazione a ciò, la Suprema Corte ha affermato che: "in tema di consenso informato, qualora risulti accertata, con riferimento alla sottoposizione di un coniuge ad un intervento, una situazione peggiorativa della salute incidente nella sfera sessuale, rientrante nel rischio dell'intervento, e peggiorativa della condizione del medesimo, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nella sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti".
Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, che sarà tenuta a pronunciarsi alla luce del suddetto principio di diritto.


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