Danni cagionati a terzi e opere in appalto : anche il committente è responsabile
Nei confronti di terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c.. Tale responsabilità non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse e trova limite esclusivamente nel caso fortuito.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7553/21, depositata il 17 marzo, rigettando il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva condannato la società Autostrade e una società appaltatrice al risarcimento dei danni cagionati all’immobile degli attori per i danni subiti a causa della realizzazione di alcune opere viabilistiche.
IN CASO DI DANNI SUBITI DA TERZI NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DI UN APPALTO, BISOGNA DISTINGUERE TRA QUELLI DERIVANTI DALLA ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE E QUELLI DERIVANTI DALLA COSA OGGETTO DELL’APPALTO; PER I PRIMI SI APPLICA L’ARTICOLO 2043 DEL CC E NE RISPONDE DI REGOLA ESCLUSIVAMENTE L’APPALTATORE, SALVO IL CASO IN CUI IL DANNEGGIATO PROVI LA UNA CONCRETA INGERENZA DEL COMMITTENTE; PER I SECONDI RISPONDE (ANCHE) IL COMMITTENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2051 DEL CODICE CIVILE.
Nel confermare la pronuncia, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «nei confronti di terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c.*, la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore».
Articolo 2051 Codice Civile
Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia(1), salvo che provi il caso fortuito.(1) Custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso è il caso in cui il danno deriva dall'opera dall'uomo: in tale frangente si applica la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.
SCARICA QUI LA SENTENZA⇒⇒ Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 novembre 2020 – 17 marzo 2021, n. 7553
Lo Studio Legale Gaudiello è a vostra completa disposizione, chiunque può rivolgersi per qualsiasi dubbio, chiarimento e problema legale, contando su un’assistenza tempestiva gratuita e altamente professionale.
Raccontaci la tua storia attraverso il sito o Contattaci per un parere: info@studiolegalegaudiello.it .
Qualora necessiti di una assistenza legale potrai richiedere (anche online) un preventivo di spesa gratuito e non impegnativo