Dad e ruolo del dirigente scolastico tra nuove tecnologie e tutela della privacy
L’adozione del DPCM-8-marzo-2020 ha imposto ai dirigenti scolastici di fare ricorso all’attività didattica a distanza (dad) per sopperire all’intervenuta sospensione delle lezioni frontali, sino al termine dello stato emergenziale da Coronavirus.
Ad oggi, tuttavia, sono molteplici i profili di incertezza che accompagnano gli utenti delle istituzioni scolastiche, spesso costretti a convivere con indicazioni poco chiare e foriere di dubbi ed incertezze.
Il presente contributo mira a fare chiarezza in ordine ai compiti e ai necessari adempimenti che fanno capo ai dirigenti scolastici, specie con riferimento alle ipotesi di adozione di piattaforme digitali per l’esecuzione della didattica a distanza in ossequio alle disposizioni di cui al GDPR.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 è stato previsto che i dirigenti scolastici “attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività' didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
L’attivazione delle nuove modalità di espletamento della didattica on-line necessita di un delicato iter di approvazione e di selezione delle più adatte forme con cui procedere all’adozione della stessa, incontrando nella figura del dirigente scolastico il referente e responsabile.
Tale prerogativa è riconosciuta dall’ordinamento in forza di un quadro normativo che, tuttavia, risulta di non agevole consultazione poiché costantemente soggetto a modifiche, spesso contraddittorie tra di loro.
Appare opportuno, dunque, tentare di rintracciare le linee guida dell’azione amministrativa e i poteri esercitati dalle istituzioni scolastiche, per mezzo del dirigente.
A seguito dell’introduzione della Legge 421/1992, anche la dirigenza scolastica ha subito una notevole trasformazione in un’ottica di adeguamento agli standard qualitativi di matrice europea nonché di contenimento della spesa pubblica, comportando – così – l’inevitabile “managerizzazione” del responsabile dell’istituzione scolastica.
Ciò ha avuto non pochi rilievi in punto di attribuzione di nuove responsabilità e mansioni che la figura del dirigente scolastico è stato chiamato ad assolvere
Basti pensare che, ai sensi del D.Lgs. n. 29/1993, al dirigente scolastico spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, nonché di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nell’ottica del conseguimento dei risultati e dell’efficacia/efficienza dell’azione amministrativa.
A quadratura del cerchio giunge un’inevitabile conferimento di autonomia - per mezzo della legge 59/1997 ed il conseguente corollario di cui al D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, che vede l’attribuzione definitiva della qualifica dirigenziale ai “capi” delle istituzioni scolastiche.
Da ciò deriva una diversificazione dei poteri/doveri del dirigente scolastico che, quale longa manus ministeriale, adegua la propria attività e lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti ad un panorama di molteplici e cangianti esigenze da equilibrare sapientemente.
Se da una parte, infatti, il dirigente scolastico ha il compito di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, dall’altra deve sempre rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici, non dimenticando di tenere fede agli autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
Orbene, in tale quadro – che, certamente, non gode della presunzione di esaustività – appare necessaria disamina degli specifici compiti/doveri vigenti in capo al dirigente scolastico per ciò che concerne l’attività didattica complessivamente considerata.
Nello specifico, per mezzo dell’autonomia didattica, il dirigente prefigge per l’intero istituto obiettivi generali e particolari del sistema nazionale d’istruzione nel rispetto della libertà d’insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte dell’utenza – famiglie e del diritto di apprendere da parte degli studenti.
In tal senso, sussiste uno specifico obbligo di legge, per le scuole, di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).
Dunque, allo stato attuale - in una quotidianità devastata da un repentino mutamento delle modalità di gestione delle attività che oseremmo definire “ordinarie” – sarà compito del dirigente scolastico incentrare la propria attività sulla ricerca di un’efficiente apparato regolamentare da adottare, tenendo fermo il rispetto delle predette funzioni.
Funzioni che devono necessariamente essere coordinate con le disposizioni in materia di Coronavirus in punto di didattica on-line, adeguando le nuove forme di insegnamento al precedente contesto normativo, ad oggi non ancora aggiornato.
Se da una parte – infatti – il Ministero ha fornito ben poche coordinate entro cui l’attivazione di modalità di didattica a distanza possano essere esplicata, dall’altra il dirigente scolastico detiene un preciso obbligo di adattamento alle quotidiane sfide che il proprio ruolo lancia, specie in un contesto di sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Ecco perché non possono essere trascurati aspetti di cruciale importanza quali la tutela della salute dei docenti, dei discenti e il rispetto della privacy che, nell’era della digitalizzazione, acquistano un rilievo tutt’altro che secondario.
Punto di partenza, dunque, risulta essere la disamina dei profili di compatibilità dell’attività del dirigente scolastico, in punto di adozione di nuove modalità di insegnamento, con l’imprescindibile ossequio all’autonomia didattica.
In tal senso, il decreto n. 61/2003 dispone che le istituzioni scolastiche adottino piani di studio che tengano conto del contesto culturale, sociale ed economico in cui insisto le famiglie, intesse come utenza dell’amministrazione scolastica.
Più nel dettaglio, l’art. 4 del D.P.R. 275/1999 ha espressamente previsto che, in un’ottica di flessibilità, le istituzioni scolastiche – e per estensione, i dirigenti scolastici – possano adottare forme di insegnamento che tengano conto del monte ore annuale e delle unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione.
Inoltre, l’art. 5 della medesima fonte regolamentare stabilisce che il miglioramento dell’offerta formativa necessità dell’adozione di modalità organizzative che siano coerenti con gli obiettivi di ogni indirizzo di studio.
Ne discende, dunque, che - stante l’imposizione di nuove forme di insegnamento che mirino a rispettare le esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19 - per mezzo dell’ausilio delle nuove tecnologie, è necessario adottare opportuni provvedimenti che tengano fede a quegli obiettivi formativi prefissati dalle istituzioni scolastiche.
Ciò, ovviamente, risulta possibile esclusivamente in un contesto di cooperazione e collaborazione tanto con le famiglie, quanto con il personale impiegato presso le istituzioni.
Appare evidente, infatti, che seppur si possa avere l’errata percezione di un minor impegno e/o di una minore incidenza psicologica della fatica da lavoro prestata in smart working, il dirigente scolastico deve sempre ossequiare le norme contrattuali sugli obblighi di servizio e sui carichi di lavoro del personale e, se del caso, attivate opportune contrattazioni integrative di istituto.
Non si dimentichi, esemplificativamente, che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di telelavoro è espressamente previsto “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali".
Il costante compito di controllo che il dirigente scolastico è chiamato ad esercitare, dunque, deve avvenire in un contesto di bilanciamento dei reciproci interessi, al fine di non incorrere in responsabilità di carattere civile e penale.
Ogni decisione adottata nell’attuale contesto storico, non può sortire modifiche in punto di rispetto delle procedure amministrative che necessitano sempre di un attento controllo da parte di chi è posto a capo dell’istituzione scolastica.
Personale e discenti richiedono, infatti, un riscontro certo delle scelte adoperate dal dirigente scolastico al fine di poter consentire una verifica costante sulla legittimità delle scelte adottate.
Nello specifico, se è pur vero che l’autonomia scolastica non può sortire ingerenze da parte di soggetti terzi nell’adozione delle direttive adottate per continuare a garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa, bisogna sempre scongiurare che pratiche non conformi alle disposizioni normative considerate nel loro complesso, possano sfociare in arbitrio.
Sarà necessario, dunque, che ciascuna delle scelte operate dal dirigente scolastico confluisca in un apposito documento ufficiale cui genitori e insegnanti possano far capo al fine di ottenere una linea comune di azione e, conseguentemente, esercitare il proprio diritto alla trasparenza e alla legittimità dell’azione amministrativa.
Esemplificativamente, il dirigente – nell’assolvimento del proprio compito di avviare modalità di didattica a distanza – dovrà scrupolosamente accertarsi che siano rispettate le normative poste a base della tutela di discenti e personale scolastico, avendo riguardo dell’adozione di tecnologie che comportano un’inevitabile aumento dell’esposizione ad apparecchiature elettroniche.
Conseguentemente, si pone un’insuperabile necessità di coordinamento tra le disposizioni in materia di orario di lezioni adottate in ipotesi di didattica frontale con le diverse modalità di insegnamento/apprendimento che necessariamente mutano in presenza di didattica a distanza.
E’ opportuno, infatti, che il dirigente scolastico provveda a fissare un calendario di lezioni che tenga conto della tutela alla salute dei discenti e del personale idonea a garantire una effettività dell’attività di formazione scolastica.
In tal senso, appare evidente che il diverso impatto che l’insegnamento esperisce in sede di attività scolastica ordinaria rispetto a quello “da casa” deve rispondere ad esigenze di trasmissione di contenuti efficace in un contesto casalingo, rispetto alle quali il dirigente deve dettare linee guida univoche che, nel rispetto della libertà di insegnamento, forniscano al personale scolastico chiari indici operativi.
Ed ancora, sarà cura del dirigente scolastico fornire l’adeguata formazione al personale sottoposto alle proprie direttive, adottando una scelta consapevole nell’impartire disposizioni che abbiano effetto sull’utilizzo del registro elettronico “da casa”, impendendo il compimento di reati quali “falso ideologico” ecc.
Sulla stessa linea d’onda, sarà necessario che il dirigente scolastico fornisca opportune indicazioni in ordine alla riorganizzazione dell’attività didattica che sia in grado di fronteggiare le problematiche attinenti alle modalità di valutazione dei discenti. Occorrerà, nello specifico, una chiara indicazione delle attività che gli insegnanti devono porre in essere al fine di garantire la corretta formazione dei discenti, valutando la partecipazione attiva degli stessi alla didattica a distanza, nonché una univoca disciplina in ordine alle modalità di raccolta dati in punto di “presenza” durante le attività sincrone e di identificabilità dei soggetti “connessi”.
Infine, senza pretese di esaustività, uno sguardo ancor più vigile da parte del dirigente scolastico, dovrà essere adottato nelle procedure di selezione e somministrazione all’utenza delle piattaforme disponibili gratuitamente da impiegare nello svolgimento della didattica a distanza.
L’odierno contributo, in tale ultimo caso, mira a fornire un quadro chiaro sulle possibili implicazioni che l’adozione di piattaforme gestite da soggetti esterni all’istituto scolastico possono involgere alla luce delle recenti disposizioni in materia privacy.
Le nuove modalità con le quali vengono svolte le attività didattiche, le quali presuppongono l'utilizzo di piattaforme online e l’assenza del rapporto diretto tra professore e studente, non possono prescindere il trattamento dei dati personali degli interessati (docenti, alunni, genitori).
Molteplici sono gli adempimenti che le scuole e le università devono porre in essere, quali titolari del trattamento, e fra questi vi è certamente l'aggiornamento dell'Informativa Privacy. La normativa a riguardo impone, all’art. 13, par. 1, lett. c) GDPR, di indicare nell’informativa che viene fornita agli interessati “le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento”. Proprio in ragione di ciò, tra le nuove finalità del trattamento dovranno essere indicate quelle legate, appunto, all’esecuzione dell'attività didattica in modalità on line. Nel rispetto del principio di “limitazione delle finalità” del trattamento (cfr. art. 5, par.1. lett.b) GDPR), dovrà essere, inoltre, evitata qualsiasi forma di profilazione, di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti tramite l’attività didattica a distanza, nonché garantita l’adeguatezza di quest’ultimi affinché siano pertinenti e limitati a quanto necessario in considerazione delle finalità del trattamento.
L’authority privacy, nei suoi numerosi interventi, ha evidenziato la necessità di rispettare anche i principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento previsti dall'articolo 5 del GDPR, difatti, le “istituzioni scolastiche e universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all’esecuzione dell’attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati”.
A tal proposito, potrebbe essere utile che le scuole e le università, nella loro veste di titolari del trattamento, predisponessero delle informative privacy che siano, soprattutto per gli studenti delle classi inferiori, accompagnate da icone standardizzate per fornire, in modo facilmente visibile e intelligibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (cfr. considerando 60 GDPR).
Per tale tipologia di trattamento, come ribadito nella nota del MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 e dal Garante privacy con il provvedimento del 26 marzo 2020, non occorrerà il consenso degli interessati, essendo tale trattamento, ai sensi degli artt. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, necessario e funzionale allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente pubbliche assegnate a scuole ed atenei. Peraltro, lo stesso Garante Privacy con le FAQ pubblicate il 24 aprile 2020 relative al trattamento dati nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza sanitaria ha dichiarato che “ il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro”.
Molte istituzioni scolastiche e universitarie si sono poste anche l’interrogativo della necessarietà o meno del consenso degli interessati (studenti, genitori e professori) nelle ipotesi di un’eventuale registrazione delle lezioni impartite con modalità on line. Ebbene, qui occorrerà fare dei distinguo.
Nell’ipotesi in cui il trattamento avvenisse ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, ovverosia un trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica “per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, come nel caso in cui fosse lo studente a registrare la lezione del professore, non si renderà necessario raccogliere, preventivamente, il consenso di tutti gli interessati poiché, tale ipotesi, non ricade nell’ambito di applicazione materiale del GDPR. Sul punto si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con le FAQ Scuola e Privacy del dicembre 2019 con cui è stato ribadito che “è lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso”.
Diversamente qualora fossero le scuole o gli atenei a registrare il contenuto delle lezioni sostenute con le modalità a distanza, sia con l'intervento dei professori che dei rispettivi alunni, allo scopo di utilizzare le stesse per ulteriori finalità quale, a titolo di esempio, la diffusione a soggetti terzi, in tal caso si renderà necessario il consenso di tutti gli interessati.
Non si deve dimenticare che a causa dell’emergenza epidemiologica si è passati bruscamente da uno spazio fisico (l’aula) ad uno spazio digitale, che ha modificato inevitabilmente il rapporto tra professori e discenti. Sebbene tali modalità di insegnamento, le quali con gli opportuni e adeguati sviluppi, possono rappresentare il futuro, non possono e non devono, di certo, violare il rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati.
Da non sottovalutare è la formazione degli stessi professori, difatti, sarà importante prevedere delle sessioni di formazione per gli stessi, così da evitare che si trovino impreparati ad affrontare le nuove sfide tecnologiche dell’insegnamento on line.
A tal fine le istituzioni scolastiche e universitarie, con l'ausilio del DPO designato e dell’Animatore Digitale, dovranno adempire agli obblighi formativi di cui all’art. 29 GDPR ed assicurarsi che i docenti, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ricevano un'adeguata formazione. Ed ancora, i docenti avendo accesso ai dati personali degli studenti, e ove occorresse anche a quelli dei genitori, devono ricevere dal titolare del trattamento (scuola o università) puntuali e adeguate istruzioni sulle modalità di trattamento della didattica on line.
Si ritiene che la predisposizione di un apposito regolamento, relativo alle modalità operative della didattica on line, possa rappresentare una delle varie soluzioni per le scuole e le università al fine di fornire il giusto sostegno ai docenti tenuti alla concreta applicazione della didattica on line. Con la predisposizione di tale regolamento si andrebbero ad indicare, step by step, i vari passaggi operativi relativi all'utilizzo della piattaforma on line fornita dalla scuola o università, nonché la corretta gestione dei dati personali durante l’utilizzo della stessa.
Pur vivendo in un'era in cui l’utilizzo degli strumenti tecnologici, anche nei più giovani, è altamente diffuso, a ciò, il più delle volte, non consegue necessariamente una reale consapevolezza dei rischi che si corrono nell’utilizzo degli stessi. Parimenti, non bisogna dimenticare che tra i soggetti fruitori della DAD vi sono anche studenti minori, alcuni dei quali appartenenti alle scuole primarie e pertanto soggetti più deboli rispetto ad altri. Dunque, a giudizio di chi scrive l’utilizzo della didattica a distanza dovrebbe essere in ogni caso preceduta da una alfabetizzazione digitale dello studente, magari con l'ausilio dei genitori, così da tutelare la riservatezza e la dignità del minore e limitare i rischi di un utilizzo scorretto degli strumenti informatici.
Occorre ricordare che il considerando 38 del Reg. (UE) 2016/679, con riferimento ai dati personali dei minori, afferma che “meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. Con ciò si vuole intendere che il livello di protezione, quando si trattano dati personali relativi a soggetti minori, deve essere necessariamente più alto. La stessa authority, nei recenti interventi, ha dichiarato come sarebbero auspicabili iniziative di sensibilizzazione, rivolte a famiglie e ragazzi, al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici.
In tale direzione si potrebbe sfruttare il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali Europei del settennio 2021-2027, mettendo al centro dell’attività formativa la didattica online così da poter migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione tramite l'acquisizione di competenze chiave come quelle digitali.
Il passaggio dalla didattica nelle aule alla didattica nelle “classi virtuali” ha cambiato inevitabilmente la metodologia di insegnamento, poiché si è passati repentinamente ad una didattica di tipo trasmissivo all’interno di un mondo digitale tramite lezioni sincrone o asincrone, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, nonché l’invio dei materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali.
Compete in primo luogo alle scuole e alle università, quali titolari del trattamento, la scelta e la regolamentazione delle soluzioni tecnologiche utilizzate per garantire la didattica a distanza, anche sulle base delle indicazioni fornite dal MIUR e dal Garante. Quale che sia lo strumento tecnologico utilizzato occorre ricordare che la scelta dovrà essere conforme ai principi di privacy by design e by default di cui agli artt. 24 e 25 del GDPR, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Una scelta oculata delle piattaforme utilizzate per la DAD è indispensabile, trovandoci di fronte, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali relativi a soggetti in condizioni peculiari quali i minorenni e i lavoratori. Tale scelta dovrà ricadere su soluzioni non particolarmente invasive per i diritti e le libertà degli interessati, evitando trattamenti che comportino maggiori rischi, quali, ad esempio, la profilazione e il monitoraggio degli interessati. Sarà in ogni caso essenziale che la piattaforma utilizzata sia esclusivamente dedicata alla didattica, ma soprattutto che garantisca delle misure di sicurezza adeguate così come previsto dall’art. 32 del GDPR, osservando il principio di minimizzazione dei dati ex art. 5 par. lett. c), sia nella fase di attivazione del servizio, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte dei discenti e del docente.
Con riferimento alle sole scuole, la scelta potrebbe ricadere sullo stesso fornitore del registro elettronico – previsto dal decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - qualora questo permetta lo svolgimento di videolezioni tra docenti e studenti.
In tal senso, nella lettera del 4 maggio inviata dal Garante Privacy al Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è stato rilevato che “sarebbe anzitutto necessario provvedere al perfezionamento della disciplina di settore, adottando segnatamente il "Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie", che avrebbe dovuto essere predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, alla quale si deve l'introduzione di tali forme innovative di rendicontazione dell'attività didattica e di comunicazione tra scuole e famiglie”.
Per ultimo, nel suo intervento l’authority ha indicato che il registro elettronico, proprio come strumento fondamentale nell’esercizio della didattica, potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare (almeno) una parte significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso ad altre piattaforme, che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali all'attività formativa.. Va da sé che, qualora si dovesse puntare su questa opzione, dovrà essere aggiornato il contratto o l’altro atto giuridico relativo al responsabile del trattamento ex articolo 28 del Reg. (UE) 2016/679, indicando tra le nuove finalità del trattamento quella, appunto, dell'esecuzione delle attività didattica in modalità on line.
Qualora invece si facesse ricorso ad altri fornitori sarà opportuno utilizzare servizi on line o piattaforme che forniscano garanzie adeguate ed alti standard di sicurezza. I fornitori delle piattaforme per la didattica a distanza, quali responsabili del trattamento stesso, saranno obbligati a limitare il trattamento dei dati personali a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori.
Sul punto è intervenuto il Garante della protezione dei dati personali dichiarando che sarebbe nondimeno inammissibile, nonché in palese violazione dell'articolo 7 del Regolamento, la condotta dei gestori dei servizi on line volta a condizionare la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza alla sottoscrizione – da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati per ulteriori finalità (es. profilazione o marketing) non necessarie all’attività didattica.
Nell’attuale periodo emergenziale il MIUR ha provveduto alla sottoscrizione di molteplici Protocolli d'Intesa in ambito ICT con Aziende/Enti/Fondazioni/Associazioni al fine di sostenere ed implementare il processo di innovazione tecnologica nelle scuole, nonché a supportare le istituzioni scolastiche ed universitarie durante l’applicazione della DAD. Ebbene, seppur nei predetti protocolli viene espressamente previsto all’art. 9 l’obbligo dell’osservanza delle norme del GDPR e del Codice Privacy novellato, con particolare riferimento agli obblighi imposti dall’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679 concernente il responsabile del trattamento, ciò non esime le scuole e le università, nelle ipotesi in cui si rivolgessero ai menzionati patner, al rispetto del principio di accountability (cfr artt. 5-24 GDPR) che compete ai titolari del trattamento. A ciò si aggiunga che, sempre in un’ottica di responsabilizzazione, il titolare del trattamento (scuole e università) dovrà ricorrere unicamente a quei responsabili del trattamento, fornitori delle piattaforme per la DAD, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Viste le incertezze circa il futuro della ripresa delle lezioni con le classiche modalità di insegnamento, occorre sfruttare questo periodo e vedere la didattica a distanza come un’opportunità di crescita per il futuro della nostra società. Scuole e università, quali attori principali nell’esercizio della loro funzione pubblica, dovranno, pertanto, vigilare sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, e garantire che i dati personali di docenti, studenti e loro familiari vengano trattati nel pieno rispetto della disciplina della protezione dei dati personali.
Le istituzioni scolastiche e universitarie come primi vettori di cultura non si potranno, pertanto, sottrarre a farsi promotori di iniziative di sensibilizzazione, rivolte a docenti, famiglie e ragazzi, sulla consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici e per la creazione, anche nel nostro paese, di una nuova cultura sociale in merito alla protezione dati.
Si auspica una collaborazione sempre più attiva tra le varie utenze dell’istituzione scolastica, in un’ottica di chiarezza e trasparenza delle linee guida adottate, nonché di tutela di tutti gli interessi in gioco, senza per questo sacrificare i diritti essenziali che costituiscono appannaggio di uno Stato di Diritto e di una democrazia contemporanea.
fonte altalex
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