Credito D'imposta. Le misure adottate nel decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza legata all’epidemia da Covid-19
Il decreto Cura Italia. ha previsto un credito d’imposta per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro. Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo stanziato.
Inoltre, il D.L. 23/2020 estende tale credito anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi) e altri dispostivi atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Sommario
Beneficiari
Nell’ambito applicativo soggettivo, i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
La sanificazione ambientale è molto più di una semplice pulizia di superfici e ambienti. Il processo di sanificazione comprende infatti non soltanto le normali operazioni di pulizia (ossia atte a eliminare lo sporco visibile) e di disinfezione (ossia di ridurre al minimo la carica offensiva dei microorganismi, compresi quelli potenzialmente patogeni), ma anche tutte le azioni necessarie a rendere uno spazio salubre per le persone.
Spese ammissibili all’agevolazione
Le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d’imposta per spese di sanificazione sono
le seguenti:
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad
agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
Si è in attesa di un decreto attuativo che indichi le modalità per accedere all’agevolazione, tenuto conto che la stessa potrebbe non essere automatica visto il limite massimo di spesa stanziato di 50 milioni per l’anno 2020.
Consigli per gli acquisti in itinere
In attesa di avere il decreto attuativo che disciplini le modalità per fruire del beneficio fiscale, è ragionevole ritenere che il documento debba contenere una descrizione idonea ad individuare in maniera inequivocabile il costo sostenuto al fine di poter accedere al beneficio.
Occorre tener presente che l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione una serie di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. Dovrebbe pertanto trattarsi di intervento collegato all’attività di pulizia, ma non equivalente o comunque indistinguibile.
Tanto più che con riferimento ai codici Ateco (Agenzia delle Entrate circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, cui si applica il regime IVA del reverse charge, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, le quali invece restano soggette alla fatturazione con Iva esposta.
Pertanto, è opportuno per gli acquisti in corso tenere a mente che:
fonte altalex
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