COVID-19. L’iniezione di liquidità, l’attività delle banche, le facoltà dei consumatori

COVID-19. L’iniezione di liquidità, l’attività delle banche, le facoltà dei consumatori


In che modo la decretazione d’urgenza conseguente all’emergenza sanitaria per la pandemia da COVID 19 coinvolge l’attività bancaria? Quali sono le possibilità per le imprese ed i consumatori clienti della banca?

L’attività delle banche, le facoltà dei consumatori, l’iniezione di liquidità, ai tempi dell’emergenza sanitaria pandemica che ha sconvolto l’Italia (e il mondo).

La drammatica contingenza che sta vivendo il nostro Paese, flagellato più di ogni altro dalla pandemia da COVID-19, ha determinato il Governo della Repubblica ad intervenire con reiterati provvedimenti emergenziali, come i numerosi Decreti Legge succedutisi nello spazio di pochi giorni, così come i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o i Decreti dei Ministri responsabili dei singoli dicasteri.

Il provvedimento normativo che più di ogni altro interessa l’ambito dell’attività bancaria, le imprese che fanno ricorso al credito ed i consumatori è il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (SCARICA  D.L. 17 Marzo 2020.word ), chiaramente finalizzato, per la parte che concerne le presenti riflessioni, a generare liquidità a favore delle imprese e delle famiglie, le cui attività si sono viste paralizzate dalle misure di isolamento sociale contestualmente imposte dall’Autorità.

  • Va ovviamente premesso che, trattandosi di un decreto legge, è soggetto, ai sensi dell’art. 77 Cost., alla procedura di conversione in legge da parte del Parlamento nell’arco temporale di sessanta giorni; alcune disposizioni, dunque, potrebbero essere modificate, integrate, o eliminate dal testo definitivo della legge.

Al momento però, come per tutti i decreti legge, è immediatamente efficace.

Dell’intero corpo normativo, che consta di 127 articoli, analizzeremo solo quelli che concernono l’argomento in esame, ossia l’agevolazione al credito da parte delle imprese, il differimento di obblighi di pagamento, o la possibilità di ottenere anticipazioni su indennizzi spettanti, contenuti nel Titolo III, denominato appunto “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” (artt. 49 – 59).

Riassuntivamente, l’articolo 49 si occupa in primo luogo di ampliare, per la durata di nove mesi, l’accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI), istituito con la l. 23 dicembre 1996 n. 662, operativo dall’anno 2000, che ha la funzione di prestare una garanzia pubblica per l’accesso al credito da parte di tali soggetti imprenditoriali. Vi si prevede in particolare che, in deroga alle disposizioni precedenti, la garanzia sia concessa a titolo gratuito e l’ammontare del credito garantito sia elevato a cinque milioni di euro per ciascuna impresa, con il limite di un milione e mezzo di euro per ciascuna operazione di finanziamento. La garanzia del Fondo potrà essere utilizzata anche per una eventuale rinegoziazione di un finanziamento già ottenuto, ma solo nell’ipotesi in cui l’impresa ricorra ad un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo residuo di quello precedente ancora da estinguere.

Anche artigiani e professionisti, la cui attività sia stata danneggiata dalla situazione emergenziale in atto potranno ricorrere alla garanzia del Fondo, limitatamente a finanziamenti massimi di tremila euro.

Viene inoltre elevato il limite -da 25.000 euro a 40.000 euro- dell’importo finanziabile dai soggetti autorizzati che esercitano il c.d. “microcredito” (art. 111 Testo Unico Bancario).

Di particolare rilievo appaiono le disposizioni contenute nell’art. 50, che si occupano della posizione degli azionisti e degli obbligazionisti che abbiano subito un pregiudizio ingiusto conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa di banche italiane nel periodo intercorrente tra novembre 2015 e gennaio 2018; per costoro, la l.30 dicembre 2018 n. 145 aveva istituito il Fondo Indennizzi Risparmiatori, essendo previsto che il Fondo avrebbe indennizzato, con il limite di 100.000 euro per ciascun investitore, il 30% dell’investimento in azioni ed il 95% dell’investimento in obbligazioni, delle banche coinvolte (si tratta delle ormai note banche del Veneto e di quelle del Centro Italia).

Ebbene, l’art. 50 in esame da una parte amplia il termine entro il quale potrà essere presentata la relativa domanda (dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020); dall’altra parte -e questa pare essere la novità maggiormente significativa ai fini della iniezione di immediata liquidità per i risparmiatori- la norma prevede che a ciascuno degli aventi diritto, in attesa dell’approvazione dei piani di riparto definitivi, possa essere corrisposta un’erogazione anticipata nella misura del 40% della somma spettante.

Grande attenzione, anche da parte dei mezzi d’informazione, è stata dedicata alla previsione dell’art. 54, che amplia le possibilità di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini), istituito dall’art. 2 comma 475 della l. 28 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008); il successivo comma 476 prevede la possibilità per i mutuatari in temporanea difficoltà economica di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.

In tale circostanza, ai sensi del Regolamento di attuazione del Fondo (Decreto ministeriale 21-06-2010, n132 ), il Fondo corrisponde alla Banca, per il periodo della dilazione, l’importo degli interessi eccettuata la componente di “spread”.

La facoltà può essere esercitata per non più di due volte nel corso della durata del mutuo, e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi. Il richiedente deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate di mutuo, versando in una delle condizioni previste dal citato Regolamento di attuazione: perdita del posto di lavoro, morte di un familiare percettore di reddito, spese mediche o di manutenzione straordinaria dell’immobile superiori a 5 mila euro, ecc.

La novità introdotta dall’art. 54 del Decreto Legge 18/20 è l’estensione al ricorso a tale facoltà anche a favore dei lavoratori autonomi ed ai professionisti che autodichiarino di avere patito, nel primo trimestre 2020, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Per tutti -ossia coloro che già potevano usufruire della dilazione prevista dalla legge del 2007, nonché per i soggetti a cui il beneficio è stato esteso- è previsto che il Fondo di solidarietà paghi il 50% della quota di interessi dovuta alla banca, sull’intero debito residuo, per il periodo della sospensione.

  • L’art. 55 torna ad occuparsi delle imprese, prevedendo che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro lo spirare dell’anno 2020, propri crediti verso debitori inadempienti (intendendosi per tali, ai sensi del comma 5, quelli che siano in ritardo con il termine di pagamento di oltre novanta giorni), può convertire in credito d’imposta, improduttivo di interessi, le imposte anticipate entro il limite del 20% del valore nominale del credito ceduto, e con il limite di due miliardi di euro di crediti ceduti da tutte le società tra loro collegate. A questi fini, le cessioni dei crediti non possono essere infragruppo, ossia tra società legate tra loro da un rapporto di controllo, né, ovviamente, possono rilevare le cessioni eseguite da società per le quali sia stato accertato lo stato di insolvenza, lo stato di dissesto, o di rischio di dissesto.
  • Tra le norme che maggiormente interessano l’ordinaria attività bancaria è certamente l’art. 56 del decreto legge, il cui comma 2 prevede, per le sole microimprese nonché piccole e medie imprese, il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la restituzione dei prestiti non rateizzati che abbiano scadenza anteriore; nonché il differimento a quella stessa data delle rate dei mutui e dei canoni di leasing in essere.

Ancora più rilevante risulta la previsione contenuta alla lettera a) del citato secondo comma, che dispone, per le banche, il divieto sino alla data del 30 settembre 2020 di revocare anche solo parzialmente le aperture di credito a tempo indeterminato, così come le aperure di credito in conto anticipi fatture; e ciò anche per la parte di credito che non sia ancora stata utilizzata dall’impresa correntista.

Tutto ciò costituisce un’evidente deroga al sistema ordinario previsto dall’art. 1845, comma 3. c.c., che prevede, nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto con un preavviso di quindici giorni.

NB: Dovrà trattarsi di imprese la cui posizione debitoria nei confronti della banca non sia già stata classificata come “deteriorata”.

Così come per l’erogazione di nuovo credito (art. 49), a richiesta della banca, le misure di sostegno previste nella norma in esame possono essere garantite dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, che la concederà obbligatoriamente a titolo gratuito.

Va quindi segnalato che, a corollario del divieto di revoca dei crediti accordati introdotto dal decreto legge, la Banca d’Italia, con comunicazione del 23 marzo 2020, ha impartito disposizioni alle banche affinché tengano conto delle nuove previsioni normative anche ai fini delle obbligatorie segnalazioni alla Centrale Rischi.

Si dovrà dunque tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti o della proroga del contratto: le banche non potranno pertanto ridurre l’importo di quanto accordato, segnalato alla Centrale dei rischi. Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione dei mutui o dei canoni di leasing, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei relativi crediti; conseguentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già verificatisi, ai fini della valorizzazione del c.d. “stato del rapporto”.

  • - L’art. 57 prevede che per le imprese che non possano avere accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, analoga garanzia è prestata dallo Stato, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti.
  • - L’art. 58 dispone che per le imprese italiane esportatrici in paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, il rimborso di capitale ed interessi del finanziamento agevolato ottenuto possa, limitatamente alle rate scadenti nell’anno 2020, essere posticipato di dodici mesi.
  • - L’art. 59 autorizza SACE s.p.a., società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti -la cui attività ordinaria è quella del rilascio di garanzie o dell’assicurazione dei crediti in favore delle PMI italiane per operazioni di esportazione- a costituire garanzie a favore di banche, italiane o estere, che finanzino le Regioni per l’acquisto di beni inerenti la gestione dell’emergenza sanitaria. Analoga garanzia potrà essere rilasciata anche direttamente a favore del fornitore.

Al fine di mantenere il più possibile elevate le riserve di liquidità del sistema bancario per essere messa a disposizione delle misure di finanziamento di cui si è detto, va aggiunto che la Banca d’Italia, con atto del 27 marzo 2020, accogliendo l’invito in tal senso della Banca Centrale Europea, ha raccomandato a tutte le banche ed ai gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione che, almeno sino al 1 ottobre 2020:

  • - non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
  • - si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

Si precisa che le banche e i gruppi bancari che non ritengano di conformarsi a detta raccomandazione sono tenuti a contattare immediatamente la Banca d'Italia per fornirne le motivazioni e/o spiegare le loro motivazioni.

L’Istituto di vigilanza soggiunge che si riserva di valutare se prolungare la sospensione della corresponsione dei dividendi anche ad epoca successiva.
Da ultimo va segnalato che con comunicato del 3 aprile 2020 la Banca d’Italia ha reso noto che è prorogata sino al 15 aprile 2020 la sospensione di tutti i termini attinenti le procedure proposte e da proporsi avanti all’Arbitro Bancario Finanziario, già precedentemente disposta con Delibera del Direttorio n. 44 del 17 marzo 2020; cosicchè, in questi procedimenti, la sospensione opera dal 17 marzo al 15 aprile (salvo ulteriori proroghe, ovviamente). Si noti che la data di decorrenza della sospensione non è la medesima dei procedimenti giurisdizionali, che, giusta il disposto dell’art. 83 del Decreto Legge 18/20, esplica la sua efficacia a partire dal 9 marzo 2020.

fonte dejure


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